La denuncia di inizio attività dopo il decreto Sblocca Italia

Il decreto Sblocca Italia, di cui al decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha introdotto notevoli semplificazioni alle procedure edilizie, ma anche tagli agli interventi realizzabili con la DIA denuncia di inizio attività.

Il provvedimento ha separato gli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività, da quelli realizzabili mediante DIA denuncia di inizio attività, di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Alla segnalazione certificata di inizio attività sono stati attribuiti gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 2-bis, dell’articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, mentre alla DIA denuncia di inizio attività sono stai confermati solo gli interventi di cui al comma 3, del medesimo articolo 22, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Tra le principali opere realizzabili mediante la DIA denuncia di inizio attività, troviamo gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rappresentati dagli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

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Più in generale, con la DIA denuncia di inizio attività si possono realizzare gli interventi di ristrutturazione edilizia che portano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano:
– aumento delle unità immobiliari;
– modifiche del volume;
– modifica della sagoma, qualora l’immobile sia sottoposto a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel testo vigente;
– modifica dei prospetti;
– modifiche delle superfici;
– mutamenti della destinazione d’uso, limitatamente agli immobili compresi nelle zone territoriali omogenee A, di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.

 

Mario Di Nicola

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