Da pochi giorni i moduli unici CIL e CILA sono operativi, ancora nulla invece per i moduli SCIA e PDC benché, in ordine temporale, la Conferenza Unificata li avesse approvati prima, ma senza imporre alcun vincolo di tempo. Il modulo per la SCIA in edilizia è il più grande di tutti, con le sue ben 30 pagine da compilare per ponderare le giuste informazioni da inserire nella segnalazione per la corretta realizzazione dell’intervento richiesto.
In definitiva, benché corposo, il modulo per la SCIA in edilizia dovrebbe semplificare la compilazione da parte di tecnici e richiedenti, sulla base dei differenti interventi da effettuare sul patrimonio edilizio esistente.
Il modulo per la SCIA in edilizia è suddiviso in quattro parti ben distinte:
– la prima comprende le notizie di tutti i soggetto coinvolti, la qualificazione dell’intervento, le dichiarazioni di rito, nonché la descrizione sintetica dell’intervento, la regolarità urbanistica ed i precedenti titoli edilizi, il calcolo del contributo di costruzione ed il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
– la seconda comprende il quadro riepilogativo della documentazione già disponibile ed allegata, in merito alla relazione tecnica di asseverazione ed ai vincoli;
– la terza parte del modulo per la SCIA in edilizia comprende tutte le notizie relative ai soggetti coinvolti, quali: i titolari, i tecnici incaricati (progettista delle opere architettoniche, direttore dei lavori delle opere architettoniche, progettista delle opere strutturali, direttore dei lavori delle opere strutturali, altri tecnici incaricati), tutte le imprese esecutrici;
– la quarta comprende la relazione tecnica di asseverazione con i dati del progettista e le dichiarazioni relative a: tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere, dati geometrici dell’immobile oggetto di intervento, strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia, barriere architettoniche, sicurezza degli impianti, consumi energetici, tutela dall’inquinamento acustico, produzione di materiali di risulta, prevenzione incendi, amianto, conformità igienico-sanitaria, interventi strutturali in zona sismica, qualità ambientale dei terreni; nonché le dichiarazioni relative ai vincoli, quali: tutela storico ambientale, tutela ecologica, tutela funzionale.
Le opere che si possono realizzare con la segnalazione certificata inizio attività sono, sommariamente:
– manutenzione straordinaria, di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
– restauro e risanamento conservativo;
– attività che rientrano nell’ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articolo 5 e 6 del d.P.R. n. 160 del 2010;
– attività che rientrano nell’ambito del procedimento ordinario ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. n. 160 del 2010;
– interventi di cui all’articolo 22, comma 1 del d.P.R. n. 380 del 2001;
– intervento in corso di esecuzione, ai sensi dell’articolo 37, comma 5 del d.P.R. n. 380 del 2001, con pagamento della sanzione;
– intervento realizzato, ai sensi dell’articolo 37, comma 4 del d.P.R. n. 380 del 2001, conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione;
– variante in corso d’opera (articolo 22, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001);
– variante al permesso di costruire che non configuri una variazione essenziale (articolo 22, comma 2-bis, del d.P.R. n. 380/2001);
– variazione essenziale (articoli 31 e 32, del d.P.R. n. 380/2001).
Il modulo per la SCIA in edilizia non è ancora in vigore, per questo si utilizza il condizionale: “dovrebbe” semplificare la compilazione da parte di tecnici e richiedenti dei moduli per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
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