L’imposta IRAP per i Professionisti non si applica se la prestazione lavorativa non occasionale di terzi è solo un ausilio dell’attività del professionista stesso. È questo quello che dice la Corte di Cassazione, sezione civile, con la sentenza 26982/2014 del 19 dicembre. L’incidenza marginale dell’attività svolta da un collaboratore part-time non consente di affermare che tale attività determini l’esistenza dell’autonoma organizzazione” e dunque non necessita di pagamento IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive).
Citiamo: il giudice “nell’accertare l’esistenza dei presupposti impositivi, dovrà valutare se tale prestazione lavorativa, unitamente alle attrezzature delle quali il professionista si avvale, sia idonea a creare quel valore aggiunto, rispetto alla mera attività intellettuale, presupposto dell’imposizione in parola”.
La stessa sezione della Cassazione (sentenza n. 26991/2014 del 19 dicembre) ha precisato che il fatto di avvalersi non occasionalmente di lavoro altrui non è di per se stesso sufficiente a dimostrare l’esistenza dell’autonoma organizzazione.
I casi possono essere 2:
1) la prestazione lavorativa altrui integra, con altri fattori, “un contesto organizzativo esterno” rispetto all’operato del professionista, cioè a fornirgli un apporto ulteriore rispetto alla sua attività.
2) la prestazione lavorativa altrui costituisce solo un ausilio dell’attività del professionista, cioè solo un’agevolazione delle relative modalità di svolgimento.
Nel caso 1, bisogna pagarla l’imposta IRAP. Nel caso 2, invece, no.
L’imposta IRAP per i Professionisti è dunque materia delicata e in cui bisogna stare attenti, calcolare il millimetro, naturalmente, per avere la possibilità di non pagarla.
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