Produrre foto tratte dal servizio Google Earth per sanare un abuso edilizio non serve. Almeno questo è quanto hanno recentemente stabilito i giudici amministrativi del TAR Campania (Napoli) con la sentenza n. 6118 del 27 novembre scorso.
Il TAR ha confermato la decisione di un’amministrazione comunale, la quale aveva respinto una domanda di sanatoria edilizia avente ad oggetto la realizzazione di due porticati per il ricovero delle auto e di un muro di confine con apertura di un accesso carrabile sulla pubblica via.
Gli abusi edilizi erano stati accertati dalla Polizia municipale e successivamente il Comune aveva ingiunto la demolizione dei manufatti, dopo averle poste sotto sequestro.
Il privato, ricorrendo al TAR, aveva dichiarato che le opere erano state costruite dopo l’entrata in vigore dell’art.4 della legge regionale n. 19 del 2009 e successive modifiche e proroghe (c.d. “Piano casa” Campania).
L’onere di fornire la prova dell’epoca di realizzazione di un abuso edilizio, hanno scritto i giudici amministrativi, incombe sull’interessato, e non sull’amministrazione, la quale, in presenza di un’opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla ai sensi di legge e di adottare, ove ricorrano i presupposti, il provvedimento di demolizione.
Il privato ha portato a dimostrazione del fatto che le opere erano state costruite dopo l’entrata in vigore del Piano Casa delle foto tratte dal servizio Google Earth.
Ma i giudici non hanno ritenuto che i rilevamenti tratti da Google Earth prodotti in giudizio “possano costituire, di per sé ed in assenza di più circostanziati elementi che la ricorrente non ha fornito, documenti idonei comprovare l’esecuzione dell’intervento successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale sul Piano Casa”.
Questo anche perché, in considerazione della provenienza del rilevamento di Google Earth, si ponevano dei legittimi dubbi sull’epoca delle immagini visualizzate. Infatti, per impostazione predefinita Google Earth “visualizza le immagini di qualità migliore disponibili per una determinata località”, con la precisazione che “a volte potrebbero essere visualizzate immagini meno recenti se sono più nitide rispetto a quelle più recenti”
Anzi, rimarcano i giudici “dalla documentazione prodotta dalla difesa dell’ente resistente emerge che la ricorrente non solo ha proceduto all’edificazione in assenza del necessario titolo edilizio ma, successivamente al sequestro del 28 gennaio 2011, sono state realizzate, con violazione dei sigilli apposti, ulteriori opere in prosecuzione dell’abuso (posa in opere di piastrelle sul terrazzo); tale circostanza, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, concorre a fondare un apprezzamento negativo dei flebili elementi addotti”.
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