Cambiano le regole che sovrintendono alla (ormai complessa) disciplina del condominio nel nostro paese. Il decreto ministeriale (Giustizia) 13 agosto 2014, n. 140 ha infatti innovato il quadro regolamentare relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio.
Formazione amministratori di condominio: cosa cambia
A partire da questa fine di 2014, per svolgere l’incarico di amministratore di condominio (diverso dal proprio) è necessaria, tra le altre cose, la frequentazione di un corso: in un primo momento di formazione iniziale e, successivamente, di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. Una non lieve eccezione è prevista per coloro che abbiano svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo che va dal 2010 al 2013: tali soggetti sono autorizzati a svolgere l’attività in questione adempiendo solo all’obbligo ordinario di formazione periodica.
Per ulteriori informazioni in materia consulta l’articolo Formazione amministratori di condominio: in anteprima il testo del decreto.
Il corso di formazione iniziale
Il Decreto 140 ha inoltre chiarito che il corso di formazione iniziale deve possedere una durata minima di 72 ore, mentre quello di formazione periodica di 15 ore: entrambe le tipologie formative essere svolte a distanza, attraverso via telematica.
Concentrandosi su tale ultimo, rilevantissimo (ed attualissimo) tema, sorge l’interrogativo: le ore di formazione online devono necessariamente essere svolte in modo continuato? La risposta va cercata all’interno del silenzioso deserto della mancanza di norme esplicite: grazie alla “lanterna” luminosa incarnata dai più recenti criteri relativi alla formazione telematica, si scopre che gli interessati hanno la facoltà di privilegiare i corsi telematici che danno la possibilità di essere seguiti in qualsiasi momento, in base alle esigenze del corsista.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento