Con un colpo di scena, ovvero con l’approvazione di un emendamento, è stato reintrodotto il Regolamento edilizio unico nel provvedimento approvato di recente dalla Camera dei Deputati, relativo alla legge di conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 decreto Sblocca Italia.
L’intento è quello di unificare la regolamentazione edilizia per tutti i comuni italiani (ben oltre ottomila), per semplificare l’attività dei professionisti tecnici e di chi opera nel settore dell’edilizia.
All’origine della questione: Un regolamento edilizio unico per tutti gli 8000 Comuni italiani: la novità con lo Sblocca Italia.
Nella prima bozza del decreto Sblocca Italia, eliminata poi dal testo del decreto, le indicazioni per la formazione del Regolamento edilizio unico definivano i contenuti che doveva possedere, relativamente alla disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
Il Regolamento edilizio unico deve essere adottano dai comuni ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente.
In particolare nella citata prima bozza prescriveva che il Regolamento edilizio unico dovesse espressamente disciplinare, nel rispetto della legislazione vigente:
– la definizione dei parametri edilizi applicabili sull’intero territorio comunale;
– la fissazione delle definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi;
– l’individuazione delle caratteristiche e dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, nonché di accessibilità in termini di eliminazione delle barriere architettoniche;
– la definizione degli elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni;
– le modalità tecniche del recupero del patrimonio edilizio esistente e riduzione del consumo del suolo, in attuazione degli strumenti urbanistici e delle leggi di settore;
– la diversificazione degli interventi edilizi ai fini della sottoposizione a regimi procedimentali e contributivi differenziati in ragione della rispettiva natura e del carico urbanistico prodotto;
– l’individuazione di misure tecniche volte a perseguire il risparmio energetico e a favorire l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché ad incentivare l’utilizzo di tecniche costruttive di bioedilizia e la qualità architettonica degli edifici.
Nel testo approvato di recente nell’Aula di Montecitorio con voto di fiducia sulla legge di conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, è stato reinserito il Regolamento edilizio unico che dovrà essere adottato da Governo, Regioni ed autonomie locali in Conferenza Unificata.
Si rischia comunque che, pur rispettando i paletti posti dalla legislazione nazionale, in sede di redazione e ottimizzazione delle norme del Regolamento edilizio unico alle realtà locali e regionali, si possa tornare alla creazione di molteplici Regolamenti edilizi, vanificando, quindi, la riuscita della pregevole intenzione del legislatore.
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