Il trattamento IVA nel caso dei beni significativi in edilizia

L’applicazione IVA nell’acquisto dei beni c.d. significativi in edilizia continua a essere un tema molto discusso sulle pagine di Ediltecnico.it. Tempo fa dedicammo un ampio approfondimento e a distanza di mesi ci pare opportuno tornare sull’argomento per aiutare i lettori a chiarire quale trattamento IVA va applicato a questa tipologia di beni.

Prima di entrare nel merito della questione, è opportuno definire quali sono i beni significativi in ambito edilizio. Ci viene in soccorso il decreto 29 dicembre 1999 del Ministero delle finanze che fa un elenco completo.

In base al decreto, dunque, si considerano beni significativi in edilizia i prodotti che rientrano in queste 6 categorie:

1. Apparecchiature di condizionamento e ricircolo d’aria (p. es. i condizionatori e i climatizzatori)

2. Ascensori e montacarichi

3. Caldaie (tradizionali, a pompa di calore, a condensazione, ecc.)

4. Impianti di sicurezza (sistemi di videosorveglianza, impianti di allarme, ecc.)

5. Sanitari e rubinetteria del bagno

6. Videocitofoni

Su questo elenco ancora una precisazione. L’elenco si deve intendere tassativo. In altre parole, se un bene non rientra in questo elenco, non può essere considerato un bene significativo. Vale però anche la regola del buon senso, per cui prodotti che hanno la medesima funzione di quelli elencati, anche se non hanno lo stesso identico nome, sono da considerarsi ugualmente significativi.

Arriviamo ora alla domanda principale, protagonista di questo post. Qual è l’aliquota IVA da applicare a questa tipologia di beni? Ancora, la risposta arriva dalla legge e, in particolare, dalla legge n. 488/1999 (art. 7, comma 1).

Cosa dice la legge? Dice che per i beni significativi in edilizia “l’aliquota IVA ridotta (10 % n.d.a.) si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni”.

Con questa espressione, ci spiega il prof. Giorgio Confente autore del volume IVA in Edilizia 2016, il legislatore ha inteso dire che il trattamento IVA dei beni significativi si deve ripartire in due parti: una parte soggetta all’aliquota agevolata in edilizia del 10% e una parte soggetta all’aliquota ordinaria del 22%.

In particolare, l’IVA al 10% va applicata al valore della manodopera e fino al medesimo valore del bene significativo. Il valore del bene eccedente la prestazione di manodopera va, invece, assoggettata all’aliquota del 22%.

Un paio di esempi ci aiuteranno a capire meglio il problema.

1. valore bene significativo maggiore del valore manodopera

Esaminiamo il caso dell’installazione di una caldaia a pompa di calore. Il valore della prestazione di montaggio e posa in opera del prodotto è di 500 euro, il valore della caldaia è 3.000 euro.

Servizio/Prodotto Importo in fattura Annotazioni
Manodopera (montaggio e posa in opera) 500 € Valore della prestazione
Caldaia a pompa di calore 3.000 € Valore del bene significativo
Totale fattura (senza IVA) 3.500 €
Aliquota al 10% calcolata su 500 + 500 € Intero valore della manodopera più stesso importo del bene significativo
Aliquota al 22% calcolata su 2.500 € Valore residuo del bene significativo

 

2. valore bene significativo minore del valore manodopera

Esaminiamo il caso dell’installazione di un WC del valore di 250 euro con una prestazione di montaggio e posa in opera di 300 euro. In questa ipotesi l’intero valore della fattura va assoggettata all’aliquota IVA agevolata del 10%.

Servizio/Prodotto Importo in fattura Annotazioni
Manodopera (montaggio e posa in opera) 300 € Valore della prestazione
WC 250 € Valore del bene significativo
Totale fattura (senza IVA) 550 €
Aliquota al 10% calcolata su 550 €

 

Mauro Ferrarini

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