IVA agevolata in edilizia: quali interventi al 22% e quali interventi al 10%

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Ai fini IVA, che rapporto c’è tra lavori edilizi, così come definiti dal Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001), e categorie edilizie? Secondo il Testo Unico dell’Edilizia sono 5 le categorie in cui si dividono i lavori edili:
1. lavori di manutenzione ordinaria, definiti all’art. 3, lett. a) del DPR 380/2001;
2. lavori di manutenzione straordinaria, definiti all’art. 3, lett. b) del DPR 380/2001;
3. lavori di recupero e restauro conservativo, definiti all’art. 3, lett. c) del DPR 380/2001;
4. lavori di ristrutturazione edilizia, definiti all’art. 3, lett. d) del DPR 380/2001;
5. lavori di ristrutturazione urbanistica, definiti all’art. 3, lett. e) del DPR 380/2001.

Il Testo Unico dell’Edilizia fornisce delle definizioni che, in quanto tali, non riescono ad abbracciare la totalità dei lavori edilizi.

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La distinzione tra piccoli e grandi interventi

Una seconda classificazione dei lavori edili opera una distinzione in due grandi categorie: i piccoli interventi edilizi e i grandi interventi edilizi che è rilevante ai fini dell’individuazione della corretta aliquota dell’IVA agevolata in edilizia (aliquota del 10%).

Possiamo distinguere per piccoli interventi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria per cui si applica l’aliquota IVA ordinaria del 22%, se realizzati su immobili strumentali (diversi dagli edifici a destinazione abitativa).

Per grandi interventi, invece, intendiamo i lavori di recupero e restauro conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica per i quali, a prescindere che siano effettuati su immobili abitativi o strumentali, si applica l’aliquota IVA agevolata in edilizia del 10%.

Con la legge 488/1999 è decaduta la distinzione tra piccoli e grandi lavori. La conseguenza di ciò è che oggi si applica l’IVA agevolata in edilizia (aliquota 10%) per tutti i lavori edilizi (dalla manutenzione ordinaria alla ristrutturazione edilizia) se realizzati su fabbricati “a prevalente destinazione abitativa privata”. Rimane invece la rilevanza tra piccoli e grandi interventi per gli immobili strumentali, i cui lavori scontano l’aliquota intera del 22%, se sono piccoli, e quella ridotta al 10% se sono grandi.

Redazione Tecnica

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