Si profila all’orizzonte la possibilità dell’’bolizione dell’obbligo, in capo ai professionisti tecnici, di dotarsi di POS a partire dal 1° gennaio 2014, così come stabilito dall’art. 15 del decreto legge 179/2012, meglio conosciuto come Decreto Sviluppo bis (leggi anche Obbligo POS Professionisti nel 2014: ma che fa il Governo?).
La Rete delle Professioni Tecniche, che riunisce, tra gli altri, gli Architetti, gli Ingegneri, i Geometri, i Geologi e i Periti industriali, ha presentato una proposta di emendamento dell’articolo che introduce tale obbligo, giudicandolo un inutile aggravio per i liberi professionisti.
Ricordiamo che la norma fu introdotta, a suo tempo, con l’intento di aumentare la diffusione del POS. Per perseguire tale obiettivo l’articolo 15 del DL 179/2012 stabilisce l’obbligo, a partire dal 2014 per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare i pagamenti mediante carte di debito (leggi anche POS obbligatorio per Professionisti, niente sanzioni per chi non lo adotta).
La norma rinvia, tra l’altro, all’emanazione di uno o più decreti attuativi (ancora da preparare) per disciplinare eventuali importi minimi, modalità e termini, anche in relazione ai soggetti interessati, nonché introduce la possibilità di estendere tale obbligo ad ulteriori strumenti di pagamento elettronico anche con tecnologie mobili.
L’emendamento presentato dalla Rete delle Professioni Tecniche è stato stralciato dal testo del DDL sulla Legge di Stabilità 2014 a causa del voto di Fiducia che il Governo Letta ha chiesto la scorsa settimana al Senato. Successivamente, è stato il Ministro D’Alia per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha rassicurare la Rete delle Professioni Tecniche sul fatto che l’emendamento per l’abolizione dell’obbligo del POS per i professionisti sarebbe stato re-inserito nel testo per la discussione alla Camera dei Deputati che è in corso in questi giorni.
Qui di seguito proponiamo il testo integrale dell’emendamento e le considerazioni a margine.
È necessario proporre un emendamento all’articolo 15 del decreto 179/2012 volto a cancellare l’obbligo nascente per i professionisti, in quanto non utile al perseguimento delle finalità previste dalla norma e gravoso per i professionisti in termini di costi/benefici derivanti.
L’articolo 15 del decreto 179/2012 andrebbe riformulato sostituendo la dizione “anche professionali” con la dizione “ad esclusione di quelli di natura professionale”.
In subordine, nel caso la proposta di emendamento non fosse accettata, alcune limitazioni all’applicazione dell’obbligo di cui all’articolo 15, dovranno essere contenute nei decreti attuativi.
Come previsto dalla norma, i decreti attuativi dovranno disciplinare eventuali importi minimi, modalità e termini, anche in relazione ai soggetti interessati.
Tre sono i fattori che potrebbero essere utilmente considerati per individuare le tipologie di professionisti da escludere dall’obbligo di accettare pagamenti con carte di debito:
1. la tipologia prevalente della clientela;
2. la prevalenza del carattere contestuale del pagamento rispetto alla fornitura della prestazione;
3. la numerosità delle fatture/ricevute emesse nel corso dell’anno.
Primo fattore: la natura della clientela del professionista
Il primo fattore da considerare riguarda la natura della clientela del professionista, prevedendo l’esclusione dall’obbligo di cui all’articolo 15 per i professionisti che realizzano meno del 50% del proprio fatturato da prestazioni erogate ai consumatori finali.
Tale proposta è giustificata dal fatto che i pagamenti per prestazioni professionali effettuate nei confronti di imprese, di altri professionisti o enti, sono generalmente regolati con modalità diverse dall’utilizzo del contante, per cui il sistema di pagamento attraverso POS troverebbe, per questi professionisti, una limitata applicazione a fronte di un costo fisso di gestione del servizio.
La prevalenza delle prestazioni rivolte ai consumatori finali potrebbe essere desunta dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente facilitando, in tal modo, l’applicazione del primo criterio.
Secondo fattore: le modalità di pagamento prevalente per le attività del professionista
Il secondo fattore concerne le modalità di pagamento delle prestazione adottate prevalentemente dal professionista.
La disponibilità di sistemi di pagamento con carta di debito dovranno essere resi disponibili ai clienti da quei professionisti che richiedano un pagamento contestuale, a qualsiasi titolo sia esso richiesto, all’atto dell’incarico, al compimento della prestazione professionale o a parti della stessa.
Al contrario la disponibilità non dovrà essere richiesta ai professionisti che accettano il pagamento differito attraverso altri strumenti bancari come, ad esempio, a seguito di emissione di parcella o avviso di parcella che riportano le coordinate bancarie del professionista.
Terzo fattore: il volume di affari
Il terzo fattore concerne la numerosità delle fatture/ricevute emesse nel corso dell’anno dal professionista.
È evidente che per professionisti che recepiscono un numero limitato di pagamenti (la soglia potrebbe essere posta a meno di due pagamenti al mese, 24 l’anno) disporre di un dispositivo per accettare pagamenti con carta di debito costituirebbe un onere non sostenibile. Tali professionisti dovrebbero essere, quindi, esclusi dall’obbligo di cui all’articolo 15 del decreto 179/2012.
L’applicazione congiunta di tali criteri permetterà da un lato di rispettare le finalità istitutive della norma, e dall’altro di salvaguardare il professionista dal sostenere oneri impropri per servizi che raramente o mai avrà occasione di utilizzare.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento