APE e ACE: le differenze e le similitudini

Riprendiamo il tema della certificazione energetica degli edifici, recentemente rimaneggiato a seguito della conversione nella legge 90/2013 di conversione del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Tra le novità di maggior spicco vi è la sostituzione del vecchio ACE (Attestato di Certificazione Energetica) con l’APE (attestato di Prestazione Energetica).

La differenza non è solo formale, poiché il nuovo APE si distingue dal precedente certificato per i contenuti più completi e per la quantità di informazione più ampia. L’Attestato di Prestazione Energetica, infatti, è un documento che descrive la prestazione energetica dell’edificio (leggi anche Attestato di Prestazione Energetica: 5 cose da sapere sull’APE).

È lo stesso decreto 63/2013 a definire cosa si intenda con tale espressione. Si tratta, nello specifico della quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio:

– la climatizzazione invernale e estiva,

– la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari,

– la ventilazione e, per il settore terziario,

– l’illuminazione,

– gli impianti ascensori e scale mobili.

Tale quantità di energia viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti.

Si comprende, perciò, come l’APE sia un documento che consente di comprendere anche i margini di miglioramento della prestazione energetica degli edifici e anche dove intervenire per aumentare il risparmio energetico ottenibile.

Per ora, almeno fino a quando non saranno emanati i nuovi criteri guida per il calcolo delle prestazioni energetiche, rimarranno valide per l’APE le stesse istruzioni valide per l’Attestato di Prestazione Energetica, definite dal DPR 59/2009 e dalla norma UNI/TS 11300.

Vale la pena ricordare che, in ogni caso, il decreto riguarderà un aggiornamento dei criteri di calcolo già esistenti piuttosto che una loro rivoluzione (leggi anche Attestato di Prestazione Energetica, si continua con le vecchie regole … per ora).

L’introduzione dell’APE è collegata anche al mercato immobiliare; sia per le compravendite che per gli affitti. Gli atti di trasferimento di immobili, infatti, sono nulli (quindi privi di effetti giuridici) se non viene allegato l’Attestato di Prestazione Energetica. Sul punto si è pronunciato anche il Centro Studi del Notariato, fornendo una prima analisi delle fattispecie più comuni. Sempre sul tema ricordiamo ai nostri lettori il recente post Obbligo APE per affitti e compravendite, ecco 5 cose da sapere.

Non cambia, invece, la necessità ai fini del rilascio dell’APE di fare ricorso a un professionista abilitato, qualificato e indipendente secondo quanto stabilito dal recente DPR 75/2013 (leggi anche Requisiti Certificatore Energetico: ecco i 4 punti essenziali).

Anche la durata dell’APE è rimasta invariata rispetto all’ACE. Il documento ha una validità di 10 anni se non vengono eseguiti interventi che determinano la necessità di un aggiornamento delle prestazioni energetiche dell’edificio. è appena il caso di ricordare che, in ogni caso, l’Attestato di Prestazione Energetica rimane valido solo se i controlli e le revisioni periodiche degli impianti tecnologici a servizio del fabbricato vengono regolarmente svolti nei tempi e nelle modalità previste dalla legge (leggi anche L’APE decade senza revisione degli impianti termici).

Di Mauro Ferrarini

Redazione Tecnica

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