La realizzazione degli interventi edilizi minori, quale un pergolato, richiede un titolo abilitativo differente in base alle sue caratteristiche dimensionali e costruttive, a cui conseguono la natura e l’entità della sanzione da applicare.
Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata, da ultimo il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Napoli, Sez. VII, con la sentenza n. 3972 del 29 luglio 2013, ha ribadito il concetto che qualora il pergolato sia costituito da una struttura leggera facilmente amovibile perché priva di fondamenta e destinato al riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni non è richiesto il permesso di costruire.
Al contrario, il permesso di costruire è necessario laddove l’opera sia costituita da pilastri ancorati al suolo e da travi in legno di importanti dimensioni in modo da renderla solida e robusta e non facilmente amovibile.
Nel caso in esame, il pergolato realizzato in pali di castagno infissi al suolo e collegati da legature in ferro, rivestito esternamente per i due lati liberi da reti frangivento e coperto con doppio strato di “cannucce” con interposto strato di lamiere in plastica ondulato si presenterebbe come semplice struttura priva di rilevanza urbanistico-edilizia.
Quindi per consentire l’inquadramento urbanistico di tale intervento occorre evidenziare quanto meno la grandezza del pergolato e degli stessi pali infissi al suolo, nonché l’assenza o presenza di opere cementizie.
Secondo la giurisprudenza, al riguardo T.A.R. Trento Trentino Alto Adige sez. I, 21 novembre 2012, n. 342, “qualora il pergolato sia costituito da una struttura leggera facilmente amovibile perché priva di fondamenta e destinato al riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni non è richiesto il permesso di costruire, necessario invece laddove l’opera sia costituita da pilastri ancorati al suolo e da travi in legno di importanti dimensioni in modo da renderla solida e robusta e non facilmente amovibile”.
In senso analogo Consiglio di Stato sez. IV, 29 settembre 2011, n. 5409 secondo cui “il pergolato , rilevante ai fini edilizi, deve essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, a mezzo delle quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni; di conseguenza non è riconducibile alla nozione di pergolato una struttura costituita da pilastri e travi in legno di importanti dimensioni, tali da rendere la struttura solida e robusta e da farne presumere una permanenza prolungata nel tempo, possa essere ricondotta alla nozione di pergolato”.
In carenza dell’esatta descrizione delle caratteristiche tipologiche della struttura e delle sue dimensioni, non si ravvisano i presupposti per l’applicazione delle relative sanzioni, potendo lo stesso essere realizzato a mezzo di semplice denuncia di inizio attività, ovvero di segnalazione certificata inizio attività.
La giurisprudenza di merito (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 23 settembre 2008, n. 10617) non ha mancato di evidenziare che il Testo Unico dell’edilizia sanziona, sul piano amministrativo, la realizzazione di abusi edilizi in una pluralità di disposizioni (articoli 27, comma 2, 30, commi 7 e 8, 31, commi 2 e 3, 33, commi 1-4, 34, comma 1, 35, comma 1, e 37, commi 1 e 2), ciascuna delle quali corrispondente ad un’autonoma fattispecie di illecito, e prevede, in relazione alla gravità dell’abuso, tre tipi diversi di sanzione:
– la demolizione d’ufficio,
– l’ordine di demolizione,
– la sanzione pecuniaria e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale; tendenzialmente applicabili in via alternativa ovvero consequenziale.
In conclusione, ogni procedimento sanzionatorio costituisce snodo indefettibile per la valida applicazione di una misura repressiva, la completezza della contestazione dell’illecito, nella quale devono trovare fondamento giustificativo la tipologia, la natura e l’entità della sanzione che si ritiene applicabile.
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