Mancano due settimane al 12 luglio 2013, data a partire dalla quale saranno operative a tutti gli effetti le nuove regole relative all’esercizio, alla conduzione, al controllo, alla manutenzione e all’ispezione degli impianti termici. Vediamo allora nel dettaglio cosa cambierà da un punto di vista operativo.
Anzitutto, la nuova disciplina sugli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria è stata definita dal recente d.P.R. 74/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 27 giugno 2013 in attuazione di quanto stabilito dal d.lgs. 192/2005.
Ecco sinteticamente le principali novità del nuovo decreto
1. Temperature degli ambienti e limiti di esercizio degli impianti
Nessun cambiamento per quanto riguarda i valori massimi e minimi di temperatura ambiente da fissare durante l’inverno per il riscaldamento e per l’estate per il raffrescamento.
Nel primo caso il valore massimo è di 20 °C +2 °C di tolleranza. Valore che scende a 18 °C +2 °C di tolleranza per ambienti adibiti ad attività industriali e artigianali. I valori si intendono come “media ponderata delle temperature misurate nei singoli ambienti”.
In estate, invece, il valore minimo stabilito per tutti gli ambienti è di 26 °C, anche qui con una tolleranza di -2 °C.
Sono invece stati riorganizzati i periodi e i tempi di funzionamento per gli impianti termici durante l’inverno, che variano in base alla zona climatica di appartenenza:
– Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
– Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
– Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
– Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
– Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
– Zona F: nessuna limitazione.
Valgono deroghe speciali per determinate tipologie di edifici come scuole materne, ospedali, piscine, ecc.
Per tutte le altre tipologie di edificio è fatto obbligo di esporre su ciascun impianto termico di una tabella che riporti i periodi di funzionamento e l’orario giornaliero prescelto.
2. Ispezioni sugli impianti termici
Responsabili delle ispezioni sugli impianti termici, per quanto riguarda il contenimento dei consumi di combustibili, sono le Regioni e le Province autonome. Oggetto delle ispezioni sono gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto.
Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL, e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, le ispezioni possono essere sostituite dall’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica, inviato dal manutentore o dal terzo responsabile,
3. Soggetti responsabili degli impianti termici
Criteri, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva sono individuati all’art. 6 del d.P.R. 74/2013.
Tali attività, nonché il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, sicurezza e tutela dell’ambiente, sono affidate al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo (il cosiddetto terzo responsabile). La delega non può essere rilasciata in caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, salvo che nell’atto di delega non sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma.
Per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il terzo responsabile deve essere in possesso di:
– certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o
– attestazione nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure
– OS 28.
4. Controllo e manutenzione degli impianti
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente, oppure, qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni, nelle istruzioni tecniche del fabbricante, oppure ancora, in caso di mancanza di istruzioni, ai sensi delle norme UNI e CEI.
Gli impianti termici devono altresì essere muniti di libretto di impianto per la climatizzazione, che deve essere consegnato all’avente causa in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile. I modelli dei libretti saranno aggiornati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico.
Contestualmente agli interventi di controllo e manutenzione eseguiti su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettuano controlli di efficienza energetica secondo le periodicità e i modelli di rapporto individuati, in funzione della tipologia e della potenza dell’impianto, nell’allegato A al decreto 74/2013.
Le periodicità sono variabili tra due e quattro anni, con l’eccezione della cadenza annuale per gli impianti con generatore a fiamma alimentato da combustibile liquido o solido di potenza superiore a 100 kW.
I controlli di efficienza energetica devono inoltre essere effettuati:
– all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
– nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
– nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore redige e sottoscrive uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto e un’altra copia è trasmessa alla Regione o Provincia autonoma.
Occorre poi riportare alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5%, le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali dalle operazioni di controllo sia emerso che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica siano inferiori del 15% rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto.
Stessa cosa per le unità cogenerative per le quali durante i controlli sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante.
5. Sanzioni
Nulla cambia, in quanto vengono confermate, in caso di inadempienza, le sanzioni già previste dall’art. 15 del d.lgs. 192/2005
Per la mancata operazione di controllo e manutenzione sugli impianti termici la sanzione va dai 500 ai 3.000 euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile
La sanzione è invece compresa tra 1.000 e 6.000 euro per l’operatore incaricato che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico.
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