Proseguendo nel percorso di analisi di alcuni passaggi e atti della direzione lavori, vengono esaminati, in questa nota, i contenuti e la procedura di emissione del certificato di regolare esecuzione.
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Dopo l’ultimazione dei lavori la stazione appaltante non può utilizzare l’opera eseguita (liquidando gli importi residui ancora dovuti all’esecutore) senza una verifica formale della perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto originario e alla conseguente normativa tecnica; questa verifica viene svolta attraverso il collaudo dei lavori eseguito da un tecnico terzo (che non abbia preso parte alla progettazione o alla direzione dei lavori – al di sopra di certe soglie di opere).
Sul tema del collaudo nella direzione lavori rimandiamo al post Direzione lavori, gli atti e i documenti per il collaudo.
In questa sintesi viene analizzato il certificato di regolare esecuzione che sostituisce ed equivale al certificato di collaudo e viene redatto per appalti di limitata entità dal direttore dei lavori con successiva conferma da parte del responsabile del procedimento.
Questa procedura, infatti, viene posta in essere nel caso di appalti di importi inferiori a 500.000,00 euro al netto del ribasso d’asta, come specificato dall’articolo 141 comma 3 d.lgs. 163/ 2006 s.m.i., mentre il certificato di collaudo può (facoltà della stazione appaltante) essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione; per i lavori di importo compreso tra 500.000,00 e 1.000.000,00 di euro – anche in questo caso il certificato di regolare esecuzione viene sempre emesso dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento.
Al di sopra del milione di euro resta l’obbligatorietà di emettere il certificato di collaudo con la procedura indicata dagli articoli 215 e seguenti del d.P.R. 207/2010.
L’emissione del certificato di regolare esecuzione avviene sotto la piena responsabilità della direzione lavori (che solo in questo caso può avere funzioni di collaudatore) e del responsabile del procedimento che deve confermare il contenuto dello stesso certificato preparato dal d.l. (art. 237 reg., d.P.R. 207/2010).
I contenuti del certificato di regolare esecuzione
Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e riporterà gli elementi indicati dall’articolo 229 del d.P.R. 207/2010 che sono gli stessi del certificato di collaudo:
1. una relazione che raccolga le informazioni relative all’appalto dalla fase progettuale a quella esecutiva riportando:
a) il titolo dell’opera o del lavoro;
b) la località e la provincia interessate;
c) la data e l’importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
d) gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi e quelli dei relativi provvedimenti approvati;
e) il quadro economico recante gli importi autorizzati;
f) l’indicazione dell’esecutore;
g) il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l’ufficio di direzione dei lavori;
h) il tempo prescritto per l’esecuzione dei lavori con l’indicazione delle eventuali proroghe;
i) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
l) la data e gli importi riportati nel conto finale;
m) l’indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni accaduti nel corso dell’esecuzione delle opere;
n) la posizione dell’esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
o) gli estremi del provvedimento di nomina dell’organo di collaudo;
2. il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d’opera (i verbali devono essere allegati);
3. il verbale della visita definitiva (o il richiamo allo stesso se costituisce documento a parte);
4. la sintesi delle valutazioni dell’organo di collaudo circa la collaudabilità dell’opera;
5. la certificazione di avvenuto collaudo.
Con l’approssimarsi della conclusione dell’appalto, in relazione all’importo contrattuale la direzione lavori dovrà quindi compiere i seguenti passi:
a) raccogliere tutti gli elementi per redigere il certificato di regolare esecuzione in caso di appalto con importo inferiore ai 500.000 euro;
b) richiedere alla stazione appaltante un atto formale con cui si individuano le modalità di collaudo dell’opera (se l’importo totale è compreso tra i 500.000 e 1.000.000 di euro);
c) segnalare, in tempo utile, la necessità di procedere alla nomina di un collaudatore o di una commissione di collaudo per appalti di importi superiori a 1.000.000 di euro, qualora l’amministrazione non abbia provveduto a nominare un collaudatore in corso d’opera che, nel caso di opere pubbliche, è obbligatorio ai sensi dell’art. 141 comma 7 d.lgs. 163/2006 s.m.i. nei seguenti casi:
– nel caso di direzione lavori affidata al progettista delle opere o ad altri soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche (leggi anche Direzione lavori: le responsabilità del progettista);
– in caso di opere di particolare complessità;
– in caso di affidamento dei lavori in concessione;
– nei casi individuati dal regolamento.
Il certificato di regolare esecuzione dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla completa definizione dello stato delle opere eseguite indicando, in particolare:
a) una sintesi del costo del lavoro indicando in dettaglio le modificazioni, le aggiunte e le deduzioni al conto finale;
b) la somma da porre a carico dell’esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dovute alla esecuzione d’ufficio in danno o per altro titolo;
c) la somma da rimborsare alla stazione appaltante per spese sostenute per i propri addetti ai lavori oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;
d) la dichiarazione, fatte salve le rettifiche che può apportare l’ufficio in sede di revisione, dell’importo a saldo da liquidare all’esecutore;
e) l’attestazione della collaudabilità dell’opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.
L’articolo 235 del regolamento d.P.R. 207/2010 stabilisce che, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, si procede allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’articolo 123 del d.P.R. 207/2010 (“L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato”) e si procede anche, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo entro il novantesimo giorno da tale data senza che questo costituisca presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; trascorso questo termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se non sia intervenuto l’atto formale di approvazione entro due mesi dalla scadenza del termine di due anni.
Nel caso dovessero emergere vizi o difetti dell’opera entro i due anni di termine del certificato, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare, entro lo stesso periodo e con tempestività (appena avuta nozione di tali problemi) i vizi o difetti emersi accertando, sentiti il direttore dei lavori e il collaudatore in contraddittorio con l’esecutore, se tali vizi siano motivati da carenze nella realizzazione dell’opera; in questo caso il responsabile del procedimento provvederà a far eseguire dall’esecutore o in suo danno, i necessari interventi in quanto durante tale periodo di due anni l’esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo.
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