L’istituto delle riserve rappresenta lo strumento con cui l’esecutore iscrive le sue richieste esercitando, pertanto, un diritto che è finalizzato alla tutela dei propri interessi. In questa terza puntata del nostro dossier dedicato alla Direzione Lavori, l’arch. Marco Agliata propone alcune riflessioni sulle riserve e la procedura collegata.
La procedura delle riserve è contenuta negli articoli 190 e 191 del d.P.R. 207/2010 ed è costituita da una serie di atti i cui contenuti assumono natura formale e sostanziale.
L’ambito formale è assolto attraverso un’applicazione puntuale dei passaggi previsti per l’iscrizione delle riserve e che sono:
1. firma con riserva nel primo atto contabile successivo al verificarsi degli eventi, da parte dell’esecutore delle opere con obbligo di esplicare la riserva entro i successivi 15 giorni – a pena di decadenza – con una dettagliata indicazione degli importi richiesti e delle motivazioni per ciascuna riserva;
2. iscrizione, da parte del direttore dei lavori, – entro i successivi 15 giorni dall’esplicazione delle riserve presentate dall’esecutore – delle osservazioni alle riserve stesse con una puntuale descrizione delle osservazioni tecniche e contabili;
3. iscrizione – a pena di decadenza – delle riserve nel registro di contabilità (leggi anche Direzione Lavori, la tenuta dei documenti contabili);
4. rinnovazione delle riserve, da parte dell’esecutore dei lavori, nel conto finale a pena di decadenza delle richieste presentate;
5. l’importo delle riserve non può essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale (art. 240-bis del d.lgs. 163/2006).
L’ambito sostanziale è costituito da una serie di elementi strettamente connessi con la procedura stessa delle riserve nell’ambito della direzione lavori:
1. è necessario ricordare che, in assenza di un accordo bonario tra le parti, le riserve saranno oggetto di valutazione da parte del collaudatore o nell’ambito di un eventuale contenzioso e quindi i termini, gli elementi, le descrizioni e le quantificazioni riportate nelle richieste dell’esecutore e nelle osservazioni del direttore dei lavori, costituiranno un punto di riferimento essenziale;
2. oltre a una corretta e puntuale esplicazione delle riserve (e delle osservazioni del d.l.) un altro elemento ricorrente è la mancata riproposizione delle stesse nei documenti in cui è richiesta;
3. nella sua funzione di tutela degli interessi della stazione appaltante è fondamentale che il direttore dei lavori raccolga non solo gli elementi necessari alle sue osservazioni e valutazioni di quanto richiesto ma indichi anche tutti i fatti e le circostanze che possano sostenere – con adeguate argomentazioni – quanto da lui riportato nella ricostruzione dei fatti stessi;
4. il lavoro di ricostruzione puntuale che il direttore dei lavori farà con le sue osservazioni alle riserve dell’esecutore non si esplicita solo al momento della stesura delle osservazioni stesse ma è preceduto dai contenuti di tutti i documenti contabili (libretto delle misure, giornale dei lavori, verbali) nei quali è essenziale registrare, in modo dettagliato e tempestivo, tutto quello che è legato al procedere dei lavori nel momento in cui si verifica (solo così al momento delle osservazioni sarà possibile ricostruire ogni evento con estrema precisione) svolgendo, pertanto, in modo corretto il proprio ruolo di d.l. sia per quanto riguarda la tenuta dei documenti contabili che per gli eventuali problemi che dovessero sorgere nel corso dell’esecuzione e della registrazione dei lavori.
Emerge con chiarezza che le riserve costituiscono un aspetto della gestione dell’appalto che ricade a pieno titolo nell’ambito contabile dell’esecuzione dei lavori e che trova nella corretta e dettagliata tenuta dei documenti contabili un elemento di grande importanza ai fini della ricostruzione (o contestazione) degli argomenti presentati dall’esecutore dei lavori.
È evidente che a distanza di tempo e in assenza di una chiara registrazione dei fatti sarà molto più complesso ricostruire degli elementi utili alla corretta ricostruzione delle varie lavorazioni sulle quali l’esecutore esprimerà contestazioni, quindi, oltre alla necessaria tempestività nel rispetto della procedura, ha un’importanza fondamentale tutto quello che avviene prima della contestazione e che riconduce a una delle operazioni più importanti nello svolgimento della direzione dei lavori: la tenuta dei documenti contabili.
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