Manca meno di una settimana all’entrata in vigore del decreto .n 34/2013 che introduce le Società tra i professionisti e sono diversi i dubbi e le questioni da risolvere per i professionisti che si apprestano a intraprendere in comuni la propria attività professionale (leggi anche “Società tra Professionisti, in Gazzetta il decreto sulle STP“).
Ricordiamo brevemente alcune delle novità introdotte dal decreto sulle STP (leggi anche “Società tra professionisti, i passi da seguire per la costituzione delle STP“).
1) coesistenza di due tipologie di soci: il socio professionista (cioè chi detiene le conoscenze e le competenze tecniche per soddisfare le richieste della committenza) e il socio di capitale (cioè quello che, non in possesso di qualifiche tecniche specifiche, partecipa alla STP con un capitale di investimento);
2) la presenza di soci di capitale che possono detenere al massimo un terzo del capitale totale della società tra professionisti costituita;
3) requisiti di onorabilità dei soci di capitale;
4) iscrizione dei soci professionisti ai rispettivi albi professionali di appartenenza e rispetto del codice deontologico dei loro ordini di appartenenza;
5) iscrizione delle società tra professionisti al registro delle imprese e all’albo professionale;
6) ogni socio può partecipare a una sola STP.
Tra queste sicuramente c’è quella che riguarda la struttura organizzativa per esercitare l’attività. La nascita delle STP non comporta, infatti, la cancellazione delle associazioni professionali finora esistenti quindi i professionisti si trovano di fronte a una scelta.
Costituire una società tra professionisti permette di far entrare anche soci di capitale che possono contribuire economicamente alla società, e comporta anche la possibilità di accedere ai contributi per le imprese. Ricordiamo anche che i giovani professionisti fino a 35 annidi età possono costituire delle SRL semplificate che richiedono un capitale minimo sociale da 1 a 10mila euro.
Esiste, ioltre, la possibilità di costituire le STP come cooperative formate però da almeno 3 soci.
D’altro canto le associazioni professionali sono dal punto di vista organizzativo più semplici: non necessitano di iscrizione al registro delle imprese, di un capitale minimo di partenza e di redigere dei bilanci di esercizio.
Ricordiamo che per i professionisti tecnici resta aperta la possibilità di formare le società di ingegneria che sono regolate dal Codice degli appalti (d.lgs. n. 163/2006), società di capitali ideate per la partecipazione ai bandi pubblici.
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