Con la sentenza n. 1526 del 14 marzo 2013 il Consiglio di Stato ha ricordato che un geometra non può effettuare la progettazione di 5 villette a schiera perché non si è dinanzi ad intervento edilizio di modesta dimensione e quindi esula dalla competenza dei geometri come prevista dal R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, dal R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, dalla L. 2 marzo 1949 n. 144 e dalla L. 5 novembre 1971 n. 1086.
Non si tratta di una novità ma, piuttosto, di una decisione in linea con altre pronunce giurisprudenziali in materia; ad esempio, nella sent. n. 9772 del 28 giugno 2010 del TAR Campania, sez. II Salerno, in materia di richiesta di permesso di costruire su progettazione firmata da un geometra, i giudici hanno affermato che la richiesta di un permesso di costruire che preveda strutture in cemento armato relativo ad un progetto redatto da un geometra può essere accolta solo se si è dinanzi a modeste strutture e siano specificate con adeguata motivazione le ragioni per cui le caratteristiche dell’opera e le sue modalità costruttive rientrano nella sfera di competenza professionale del progettista (TAR Campania, sez. II Salerno, sent. n. 9772 del 28 giugno 2010); diversamente, la richiesta è irricevibile per incompetenza del progettista.
Ovviamente, spetterà al giudice amministrativo il sindacato sulla valutazione circa l’entità quantitativa e qualitativa della costruzione, al fine di stabilire se la stessa, ancorché prevista con struttura in cemento armato, rientri o meno nella nozione di “modesta costruzione civile”, alla cui progettazione è limitata la competenza professionale del geometra, ai sensi degli artt. 16 e segg. R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 (cfr. TAR Abruzzo 28 settembre 1999 n. 547).
Su tale nozione ricordiamo la sent. n. 5208 del 3 ottobre 2002 del Consiglio di Stato, sez. V, secondo cui “In mancanza di ogni ulteriore specificazione da parte dell’art. 16, lett. m), del R.D. 11 Febbraio, 1929 n. 274 il discrimine della competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili – come può ritenersi ormai acquisito in giurisprudenza – è dato dalla «modestia» dell’opera; questo criterio è da intendere in senso tecnico-qualitativo e con riguardo ad una valutazione della struttura dell’edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi tecnici particolari, devoluti esclusivamente alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti. Altri criteri, come quello quantitativo, delle dimensioni e della complessità, nonché quello economico possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell’opera. In definitiva per valutare l’idoneità del geometra a firmare il progetto di un’opera di edilizia civile, occorre considerare le concrete caratteristiche dell’intervento; a tal fine, peraltro, non possono essere prefissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda, anche in rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica ed economica che nel settore edilizio può verificarsi nel tempo”.
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