Le Società tra Professionisti diventano realtà. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2013 il decreto 8 febbraio 2013, n. 34 del Ministero della giustizia di concerto con quello dello sviluppo economico, che adotta il regolamento che disciplina l’istituzione delle Società tra Professionisti, le c.d. STP.
“Il decreto sulle Società tra Professioniti è uno degli ultimi tasselli che compongono l’istituto della riforma delle professioni”, ha detto qualche giorno fa la presidente del CUP, Marina Calderone, “così come era partito nell’agosto del 2011”.
Contro i pericoli di abuso di questo nuovo istituto, Calderone chiama in causa direttamente i professionisti a cui “toccherà vigilare sulla corretta applicazione della legge”.
Il regolamento sulle STP è costituito da quattro Capi per un totale di 12 articoli, suddivisi in Disposizioni generali, Conferimento dell’incarico professionale, Partecipazione alla società tra professionisti e Iscrizione all’albo professionale e regime disciplinare.
Riguardo quest’ultimo punto, ricordiamo che le Società tra Professionisti prevedono una duplice iscrizione. Le STP dovranno, infatti, essere iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell’incompatibilità. Inoltre, è prevista l’iscrizione in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La società multidisciplinare è invece iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.
Alcune perplessità sulla reale applicabilità dell’istituto sono arrivate nei giorni scorsi dal presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, convinto che “così strutturate, le nuove società tra professionisti entrano nell’agguerrito mercato dei servizi professionali con le armi spuntate“.
Al centro delle critiche del numero uno di Confprofessioni vi sono le lacune del decreto per quanto riguarda gli aspetti fiscali contributivi da applicare alle STP (leggi anche Società tra professionisti, non si scioglie il nodo previdenziale).
Sotto l’aspetto disciplinare e deontologico, infine, il socio professionista è soggetto alle regole deontologiche dell’ordine o collegio al quale è iscritto, e la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’ordine al quale risulti iscritta.
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