Conto termico: ecco le regole applicative del GSE

Le linee guida del conto termico, pubblicate l’11 marzo 2013, prevedono l’incentivazione per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti e per gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza.

Il provvedimento determina le Regole Applicative per l’attuazione delle disposizioni del d.m. 28 dicembre 2012 Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.

Il documento, redatto ai sensi dell’art. 8, comma 2, del citato decreto 28 dicembre 2012, descrive le diverse fasi dell’accesso e degli incentivi, ovvero:
– la richiesta di concessione dell’incentivo a seguito della realizzazione dell’intervento, mediante compilazione e sottoscrizione della scheda-domanda e la successiva accettazione informatica della scheda-contratto;

– la richiesta di prenotazione dell’incentivo, mediante compilazione e sottoscrizione della apposita scheda-domanda a preventivo e la successiva presentazione della richiesta di concessione dell’incentivo a seguito della realizzazione dell’intervento;

– il regolamento, nei casi previsti, per l’iscrizione ai registri;

– la documentazione da presentare e conservare a cura del Soggetto Responsabile;

– le modalità di calcolo e di erogazione degli incentivi per ciascuna tipologia di intervento;

– i controlli e le verifiche.

Il decreto stabilisce le modalità di incentivazione per interventi di incremento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili realizzati a decorrere dal 3 gennaio 2013, data di entrata in vigore del decreto.

Le misure di incentivazione sono sottoposte, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto, ad aggiornamento periodico con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il Decreto individua due tipologie di soggetti:
– i soggetti ammessi, in qualità di soggetti beneficiari degli interventi oggetto di incentivazione;

– i soggetti responsabili, in qualità di soggetti che hanno sostenuto direttamente le spese per l’esecuzione degli interventi.

– I soggetti ammessi previsti dal decreto sono: le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.

Le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati, ai fini dell’accesso agli incentivi, possono avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia.

Il decreto prevede, infatti, la figura del Soggetto Responsabile quale soggetto:
– che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi e ha diritto all’incentivo;

– che stipula il contratto con il GSE per mezzo della scheda-contratto.

Il decreto definisce tre diverse modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione:
– accesso diretto, a seguito della conclusione degli interventi;

– prenotazione degli incentivi, consentito alle sole P.A. mediante presentazione della richiesta di prenotazione degli incentivi;

– iscrizione ai Registri, necessaria per accedere all’incentivazione dei relativi interventi.

L’incentivo non è cumulabile con altri bonus fiscali e copre il 40% dell’investimento ed è dilazionato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni.

I tetti massimi sono differenziati in base:
– al tipo di intervento;

– alla potenza dell’impianto;

alla zona climatica di riferimento

Mario Di Nicola

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