Il contributo integrativo è al centro di una contesa tra l’Epap Ente di previdenza di geologi, chimici, agronomi/forestali e il Ministero del Lavoro.
Ai sensi della legge n. 133/2011, conosciuta come legge Lo Presti, il contributo integrativo (che i clienti pagano in fattura) viene aumentato dall’attuale 2% al 4%.
Il Ministero ha, però, precisato che l’incremento al 4% del contributo integrativo è applicabile solo al settore privato (clienti privati o società private che usufruiscono delle prestazioni del professionista), ma non alle amministrazioni pubbliche alle quali si deve invece continuare ad applicare il 2%. Di qui la mancata approvazione della riforma contributiva dell’Epap.
In particolare ha specificato che la legge n. 133 del 12 luglio 2011, sebbene abbia previsto la possibilità per le Casse di previdenza professionali di innalzare il contributo integrativo dal 2% fino a un massimo del 5% del fatturato lordo, ha anche stabilito che questo incremento non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’Epap ha contestato tale interpretazione e ha presentato ricorso al TAR del Lazio, supportato anche dalla Cassa dei ragionieri e dall’Adepp (Associazione degli enti previdenziali privatizzati), contro la mancata approvazione, da parte del Ministero del Lavoro, della propria riforma contributiva.
Secondo l’Epap la legge Lo Presti è stata la prima legge a venire incontro alla primaria esigenza di permettere agli Enti previdenziali privati dei liberi professionisti di elargire pensioni dignitose e l’indicazione del Ministero presenta dei profili di incostituzionalità e va a creare una grave disparità tra le pensioni di professionisti che lavorano con committenti pubblici e le pensioni di professionisti che lavorano prevalentemente con committenti privati.
L’ente di previdenza di geologi, chimici, agronomi/forestali ha sottolineato il fatto che i geometri, gli ingegneri, gli architetti, i commercialisti e gli avvocati espongono nelle loro fatture sempre il 4% di contributo integrativo sia per la committenza privata, sia per la committenza pubblica.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento