La bozza del regolamento che disciplina le Società tra Professionisti fornisce indicazioni precise riguardo gli obblighi informativi che gravano in capo alle nuove STP e che potrebbero essere sintetizzate con lo slogan: “Il cliente deve essere sempre informato“.
In particolare sul tipo e sulla qualità dell’informazione che la società tra professionisti deve fornire ai propri clienti, l’attuale formulazione del regolamento ha recepito solo alcuni dei suggerimenti proposti dal Consiglio di Stato.
Andando nel dettaglio, gli obblighi di informazione verso il cliente sono esplicitati nell’art. 4 del regolamento e sono i seguenti:
1. il cliente ha il diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società tra professionisti sia affidata ad uno o più professionisti scelti dal cliente stesso;
2. la società tra professionisti deve informare il cliente della possibilità che l’incarico professionale conferito alla STP sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale;
3. la società tra professionisti deve informare il cliente dell’eventuale esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e STP, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità di investimento.
Un altro obbligo a cui sono sottoposte le società tra professionisti nel momento del primo contatto con il possibile cliente è quello della consegna a quest’ultimo dell’elenco dei singoli soci professionisti (corredato dai titoli e dalle qualifiche professionali di ciascuno) e anche l’elenco dei singoli soci con finalità di investimento.
È opportuno notare che il regolamento stabilisce che si debba dare prova dell’assolvimento di questo adempimento, adottando un atto scritto.
Non è invece stato accolto nella formulazione attuale del regolamento il suggerimento del Consiglio di Stato che auspicava l’opportunità di prevedere che anche l’atto con cui la società designa il singolo professionista fosse comunicato per iscritto al cliente (ove questi non avesse operato l’opzione a lui riservata).
“Tale comunicazione al cliente della scelta del professionista operata dalla società tra professionisti” si legge nella relazione di accompagnamento al regolamento, “deve infatti considerarsi superflua, quale inutile aggravio degli obblighi informativi, ove il cliente abbia rimesso consapevolmente alla società la scelta al suo interno del singolo professionista che è chiamato ad eseguire l’incarico (opzione operata sulla base di una adeguata informazione documentata per iscritto)”.
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