Società tra professionisti, in arrivo il decreto sul regolamento

Dopo annunci e smentite, sembra in dirittura d’arrivo il regolamento sulle società tra professionisti (leggi anche “Società tra professionisti, tira e molla del Ministero“).  Dopo il parere del Consiglio di Stato che aveva indicato alcune modifiche da apportare al testo, il provvedimento nella sua versione definitiva è stato firmato dal ministro Severino e ora è all’esame dei Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo Economico.

Ecco di seguito i punti salienti del nuovo regolamento.

Trasparenza dell’informazione
La società deve consegnare al primo contatto con il cliente una serie di informazioni in forma scritta.  Tra queste vi sono l ‘elenco dei soci professionisti con titoli e relative qualifiche professionali e dei soci con finalità d’investimento,  informazioni sulla possibilità per il cliente di chiedere che l’incarico sia eseguito da uno o più professionisti da lui scelti, che l’incarico sia eseguito da ogni socio in possesso dei requisiti professionali e sulla possibilità di un conflitto di interesse tra il cliente e la Stp dato dalla presenza di soci con finalità d’investimento.

Onorabilità
Il regolamento prevede una serie di requisiti di onorabilità che i soci con finalità di investimento devono rispettare per entrare a far parte della Stp (anche in caso di società multidisciplinari), ovvero l’ onorabilità prevista dall’ordine professionale al quale è iscritta la società, l’assenza di  condanne definitive per una pena pari o superiore a 2 anni di reclusione per un reato non colposo, salvo intervenuta riabilitazione, la mancata cancellazione da un albo professionale per motivi disciplinari.

Iscrizione delle società
La società viene iscritta nel registro delle imprese, in una sezione speciale prevista dal d.lgs. 96/2001 e allo stesso tempo presso l’ordine professionale individuato dai soci  o nell’atto costitutivo come principale, oppure in assenza di questa prevalenza, la plurima iscrizione. La domanda di iscrizione deve contenere l’atto costitutivo della società,  lo statuto, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese e il certificato di iscrizione all’albo e l’elenco dei soci non iscritti all’ordine a cui viene fatta la domanda. L’ordine  può rifiutare l’iscrizione della sstp comunicando le motivazioni al legale rappresentante della società che ha tempo 10 giorni per presentare le proprie osservazioni.

Responsabilità della società e del socio
Il socio professionista di una Stp è vincolato al proprio codice deontologico, la società fa riferimento al codice deontologico dell’albo al quale è iscritta. Entrambi, socio e società concorrono nella responsabilità in caso di violazione deontologica dovuta a direttive impartite dalla società.

Ricordiamo che sono esenti dal nuovo regolamento sulle Stp gli avvocati che, a seguito del nuovo ordinamento professionale, entro 6 mesi dovrebbero conoscere le caratteristiche dell’esercizio della professione forense in forma societaria, e i notai per lo svolgimento di pubbliche funzioni.

Redazione Tecnica

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