Nello specifico è l‘art. 15-quater che prevede le modifiche in questione, relativamente all’articolo 16, comma 1 e all’articolo 73, comma 4 del Codice dei Contratti.
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Vediamo nel dettaglio come cambierebbe il testo della norma. L’analisi che segue è di Maurizio Greco, autore di appaltiecontratti.it
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Codice Appalti e conflitto di interesse
La prima modifica riguarda la disciplina del conflitto di interessi, contestata in particolare da ANAC in quanto asseritamente troppo corriva, ma non sovverte i cardini su cui questa si fonda: se al primo comma viene eliminata l’aggettivazione “concreta ed effettiva” alla percepita minaccia all’imparzialità all’agire amministrativo, il riferimento all’effettività resta al comma secondo, così come la necessità che chi fa valere la stessa ne fornisca dimostrazione anche sul piano della totale subordinazione dell’interesse pubblico alla situazione di conflitto.
In tal senso, non ci pare che ci si sia spostati significativamente dall’impostazione del nuovo codice che correttamente sgombra il campo da segnalazioni di conflitti ipotetiche se non persecutorie, in contrasto con i principi fondamentali della fiducia e della buona fede di cui agli artt. 2 e 5 e la necessità di superare, con espressione ormai invalsa, la “paura della firma” da parte dei funzionari.
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Codice Appalti e termine ricezione domande procedure negoziate
La seconda modifica va ad uniformare a 30 giorni (inizialmente prevista a 10 giorni), come da direttiva comunitaria, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione (istituto peraltro tuttora di rara applicazione, almeno in Italia).
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