Dopo in primo intervento di chiarimento in questo senso fatto con il decreto Cessioni lo scorso febbraio, nella bozza del disegno di legge di Bilancio viene introdotto un comma aggiuntivo alle norme in materia con le regole specifiche per effettuare la compensazione.
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Compensazioni e crediti
Le regole per la compensazione sono contenute nel comma 1 dell’art. 17 del d.lgs 241/1997. Il testo prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, anche con crediti fiscali di qualunque tipologia.
L’articolo 17 elenca crediti e i debiti relativi tra l’altro a:
- imposte sui redditi, addizionali e ritenute alla fonte e imposte riscosse mediante versamento diretto;
- IVA;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
- IRAP;
- imposta sulle transazioni finanziarie;
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- tasse sulle concessioni governative;
- tasse scolastiche.
Da parte sua fin dal 2007 l’Agenzia delle entrate, nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione fiscale aveva già chiarito che “Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze” e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito che risultano dalla dichiarazione non solo per ridurre l’IRPEF ma anche “per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi”.
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La posizione dell’Inps
La gran parte degli enti previdenziali privati, compresa l’INARCASSA, aveva ammesso espressamente questa possibilità. Nel caso dell’INPS, invece, anche di recente erano stati presentati ricorsi proprio contro la possibilità di compensare le somme dovute a titolo di contributi con i crediti fiscali sulla base del fatto che il credito non è sempre “certo”, e alcune sentenze (tra le ultime quelle del Tribunale di Milano 2207 e 7823 del 2022) avevano dato ragione all’ente pubblico.
Un primo intervento chiarificatore da questo punto di vista era stato fatto con l’articolo 2-bis introdotto al decreto 11/2023, nel quale si precisava che l’articolo 17 del D.lgs 241/1997 in materia di compensazione “si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impostori diversi”, specificando espressamente che la disposizione si applica anche ai crediti da Superbonus.
Ora le nuove specifiche e l’annuncio di un provvedimento delle Entrate che darà specifiche istruzioni operative.
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Come cambiano le norme
Con la modifica prevista nella bozza della legge di Bilancio viene aggiunto il comma 1-bis all’articolo 17 del d.lgs 241/1997 che detta le regole per la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS. Questa potrà essere effettuata dai datori di lavoro a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive.
I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps potranno invece effettuare i versamenti contributivi utilizzando i crediti d’imposta secondo questa modalità di versamento a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL, invece, può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’istituto.
Saranno comunque dei provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate con gli enti interessati a definire l’entrata in vigore delle disposizioni e le relative modalità di attuazione.
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Compensazioni solo tramite i servizi web delle Entrate
In ogni caso proprio per evitare l’uso di crediti fiscali inesistenti la stessa bozza della legge di Bilancio contiene una stretta sulle modalità di presentazione dei modelli F24 in caso di compensazioni. A partire dal prossimo 1° luglio, infatti, per tutti i contribuenti scatta l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per effettuare questi versamenti.
Le Entrate in questo modo avranno la possibilità di verificare più in fretta se i crediti esistono davvero. Oggi, invece, quest’obbligo è previsto solo quando il modello F24 prevede un saldo zero tra imposte dovute e crediti compensati, mentre negli altri casi è possibile utilizzare anche l’home banking.
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