Con la delibera Arera n. 318 del 4 agosto 2020 ed il decreto attuativo del ministero per lo Sviluppo economico del 16 settembre 2020 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 285 del 16 novembre 2020) c’è stata poi un’integrazione alla disciplina di legge.
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Si è legiferato fiscalmente sulle CER anche nell’ambito del Superbonus: con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) >> ne abbiamo parlato meglio in questo articolo <<
Probabilmente con la Legge di Bilancio 2024 ci saranno novità in materia di CER, ma in attesa di nuove indicazioni riportiamo di seguito il riepilogo del Fisco sulle regole al momento vigenti.
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CER: i chiarimenti nella risoluzione 18/2021
Entrate ha fornito chiarimenti in materia anche attraverso la risoluzione n. 18/2021 dove, oltre a riportare la definizione di CER quale soggetto giuridico, riporta indicazioni sulle detrazioni fiscali spettanti alle comunità. I riferimenti normativi sono:
- l’articolo 16-bis, comma 1, lettera a) Tuir, che riconosce una detrazione fiscale – ripartita in 10 quote annuali di pari importo – del 50% per le spese sostenute per interventi relativi alla realizzazione (sia su singole unità immobiliari che su parti comuni di edifici condominiali) di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, compresi sistemi di accumulo, il tutto nel tetto massimo di spesa di 96 mila euro;
- l’articolo 119, comma 16-bis, secondo periodo del Dl n. 34/ 2020 (norma sul Superbonus), secondo cui la detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle Cer. si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96 mila euro.
L’Agenzia chiarisce che l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali rientra anche tra gli interventi “trainati” ammessi al Superbonus ai sensi dell’articolo 119, comma 5 del Dl n. 34/2020. Tuttavia, anche per le Cer l’installazione degli impianti va eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” previsti dallo stesso articolo 119, secondo la disciplina comune.
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CER: i profitti finanziari
Il GSE riconosce alle CER agevolazioni che possono dare luogo a “profitti finanziari”. Si tratta:
- di una tariffa incentivante in forma di tariffa premio per l’energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili delle CER;
- dei ristorni di taluni componenti tariffarie tecnicamente non applicabili all’energia condivisa, ossia istantaneamente autoconsumata;
- degli eventuali corrispettivi per l’energia non autoconsumata, ma venduta (l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità della comunità, ma con facoltà di cessione allo stesso GSE nella forma del “ritiro dedicato”).
Secondo la risoluzione n. 18/2021, in caso di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni:
- la “tariffa premio” non assume rilevanza reddituale, in quanto finalizzata ad incentivare non la cessione, bensì l’autoconsumo istantaneo di energia così da ridurre l’immissione in rete di energia non autoconsumata;
- le componenti tariffarie restituite non sono anch’esse fiscalmente rilevanti, trattandosi di un “contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate”;
- il corrispettivo per la vendita dell’energia è invece fiscalmente rilevante, in quanto dà luogo in capo alla comunità ad un reddito diverso derivante da attività commerciale non svolta abitualmente, ex articolo 67, comma 1, lettera i) Tuir.
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La vendita dell’energia e l’IVA
Con la circolare n. 23/2022, Entrate precisa che – dal momento che il corrispettivo viene erogato con riferimento sia alla energia auto-consumata collettivamente, sia all’energia in eccedenza in quanto non oggetto di autoconsumo collettivo – laddove la CER non produca reddito d’impresa, “la rilevanza fiscale del corrispettivo per la vendita di energia attiene necessariamente alla energia eccedente l’autoconsumo istantaneo”.
In merito all’Iva, Entrate precisa che sia la tariffa premio sia le componenti tariffarie restituite sono irrilevanti, in quanto contributi a fondo perduto esclusi dal campo di applicazione dell’imposta ex articolo 2, comma 2, n. 1 DPR n. 633/1972. Per i corrispettivi relativi all’energia ceduta, invece, occorre distinguere:
- se le comunità energetiche sono costituite sotto forma di ente non commerciale, le somme corrisposte restano escluse dal campo di applicazione Iva nei limiti previsti dalla decommercializzazione stabilita dall’articolo 119, comma 16-bis, primo periodo del Dl n. 34/2020, ossia se si tratti di impianti di energia rinnovabile di potenza complessiva non superiore a 200 kW;
- diversamente, la cessione avverrebbe nell’ambito di un’attività commerciale e i relativi corrispettivi assoggettati ad Iva, comportando per il referente della comunità l’adempimento di tutti gli obblighi connessi.
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