Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che costituisce il regolamento di disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
I principali componenti di un impianto fotovoltaico sono:
- il campo fotovoltaico, che raccoglie energia mediante pannelli fotovoltaici disposti opportunamente nella direzione del sole;
- un regolatore di carica, che stabilizza l’energia raccolta e la gestisce all’interno del sistema;
- una batteria di accumulo, costituita da una o più batterie ricaricabili opportunamente connesse (serie/parallelo) che conservano la carica elettrica prodotta dai moduli esposti all’irraggiamento solare e ne permettono un utilizzo differito da parte degli apparecchi elettrici utilizzatori;
- un inverter, che converte la tensione continua (DC) in uscita dal pannello (solitamente 12 o 24 Volt) in tensione alternata (AC), in genere 110 o 230 volt per impianti fino a qualche kW, a 400 Volt per impianti con potenze oltre i 5 kW.
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In via generale l’installazione di un impianto fotovoltaico (FV), in funzione delle caratteristiche elettriche costruttive e delle relative modalità di posa in opera, può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio. Vediamo in questo articolo estratto dal Nuovo Manuale di Prevenzione Incendi di Claudio Giacalone, edito da Maggioli Editore, in cosa consiste questo aggravio e quali sono le normative antincendio di riferimento per gli impianti fotovoltaici.
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Impianti fotovoltaici e aumento del livello di rischio incendio
L’aggravio potrebbe concretizzarsi, per il fabbricato servito, in termini di:
- interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione, con ostruzione parziale o totale di aperture di ventilazione, o creare impedimenti alla corretta apertura degli evacuatori di fumo e calore;
- ostacolo alle operazioni di raffreddamento e di estinzione di tetti realizzati con materiali combustibili;
- rischio di propagazione delle fiamme all’esterno o verso l’interno del fabbricato, a causa della presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti o della modifica della velocità di propagazione di un incendio, anche in un fabbricato che costituisce un unico compartimento.
L’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dal comma 6 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Inoltre, risulta necessario valutare l’eventuale pericolo di elettrocuzione cui può essere esposto l’operatore dei Vigili del fuoco o, in generale, il soccorritore, per la presenza di elementi circuitali in tensione.
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Le linee guida del Dipartimento dei Vigili del fuoco
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha pertanto emanato due provvedimenti:
- la lettera circolare del Ministero dell’interno 26 marzo 2010, prot. n. 5158 e
- la lettera circolare del Ministero dell’interno 7 febbraio 2012, prot. n. 1324,
che costituiscono la guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici perché stabiliscono le misure minime e le modalità per l’accettazione degli impianti fotovoltaici, quando sono realizzati a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. La guida è stata redatta da un apposito gruppo di lavoro, costituito da esperti del settore elettrico e sono state approvate dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
Per queste tipologie di impianti, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dovrà essere innanzitutto garantita l’accessibilità all’impianto per effettuare le relative operazioni di manutenzione e controllo. La guida si applica agli impianti con tensione in corrente continua (C.C.) non superiore a 1.500 V e fa riferimento alle specifiche definizioni ricavate dalla norma CEI 64-8, sezione 712 e dalla guida CEI 82-25.
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Impianto a regola d’arte: cosa significa?
Ai fini della prevenzione incendi gli impianti fotovoltaici (FV) dovranno essere progettati, realizzati a regola d’arte ed essere sottoposti a regolare manutenzione. Gli impianti fotovoltaici si intendono realizzati a regola d’arte se sono stati realizzati secondo i documenti tecnici emanati dal Comitato Elettrotecnico Italiano (norme e guide) e dagli organismi di normazione internazionale e se tutti i componenti sono conformi alle disposizioni comunitarie o nazionali applicabili. In particolare, il modulo fotovoltaico dovrà essere rispondente alle norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2.
L’installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato. Tale condizione si ritiene rispettata qualora l’impianto fotovoltaico, incorporato in un’opera di costruzione, è installato su strutture ed elementi di copertura e di facciata incombustibili, quindi di classe 0 (zero) di reazione al fuoco, secondo il decreto del Ministero dell’interno 26 giugno 1984, oppure di classe A1, secondo il decreto del Ministero dell’interno 10 marzo 2005. È inoltre equivalente a tale realizzazione anche l’interposizione, tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 ed incombustibile (classe 0 di reazione al fuoco, secondo il decreto del Ministero dell’interno 26 giugno 1984, oppure di classe A1, secondo il decreto del Ministero dell’interno 10 marzo 2005).
In alternativa potrà essere effettuata una specifica valutazione del rischio di propagazione dell’incendio, tenendo conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti, effettuata secondo le norme UNI EN 13501-5 relative alla classificazione al fuoco in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno e della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico attestata secondo le procedure di cui all’art. 2 del decreto del Ministero dell’interno 10 marzo 2005 relativo alle classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio.
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Ubicazione e distanze
L’ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà inoltre sempre consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore (EFC) presenti, ma soprattutto dovrà tener conto, in base all’analisi del rischio di incendio, dell’esistenza di possibili vie di propagazione di incendi (come la presenza di lucernari, camini, ecc.).
In ogni caso i moduli, le condutture, gli inverter, i quadri ed altri eventuali apparati dovranno essere installati ad una distanza superiore a 1 m dagli evacuatori di fumo e calore. Inoltre, in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all’interno dell’attività sottostante al piano di appoggio dell’impianto fotovoltaico, i pannelli fotovoltaici dovranno distare almeno 1 m dalla proiezione di tali elementi verticali sulla copertura.
In aggiunta, la norma sulle chiusure d’ambito emanata con il decreto del Ministro dell’interno 30 marzo 2022 ha previsto che, qualora sulla chiusura d’ambito o in adiacenza ad essa siano installati impianti fotovoltaici, almeno la porzione di chiusura d’ambito interessata, che può essere la copertura o la facciata, deve essere protetta con le caratteristiche descritte nel paragrafo V.13.5 per le fasce di separazione e circoscritta da fasce di separazione di larghezza almeno un metro.
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