Ok al Bonus Barriere Architettoniche 75 per sostituire gli infissi nel singolo appartamento

Ampliamento porte interne o rifacimento finestre, per consentire una migliore manovrabilità, rientrano a tutti gli effetti nell’ambito della detrazione. Sono comprese le spese accessorie necessarie per il completamento dell’intervento

Lisa De Simone 24/05/23
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Bonus barriere architettoniche con detrazione al 75% in vigore fino al 31 dicembre 2025. Sì a sconto in fatture e cessione del credito.

Agevolazione che si può utilizzare non solo per l’installazione di ascensori ma a tutto tondo, ad esempio per ristrutturare il bagno o rifare gli infissi, a patto che l’intervento risulti a norma, ossia effettuato nel rispetto del D.M. 236/1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.

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Con la risposta 461/2022 l’Agenzia delle entrate ha ufficialmente sdoganato la possibilità di usufruire del bonus con l’aliquota più elevata non solo per gli interventi condominiali ma anche per quelli effettuati all’interno dei singoli appartamenti.

Vediamo come regolarsi in caso di sostituzione di infissi.

Lisa de Simone ha preparato un ebook su questa agevolazione: Barriere architettoniche: guida alle agevolazioni fiscali 75%. Come usufruire del bonus per tutte le tipologie di intervento Regole e procedure per condomini, appartamenti e immobili (Maggioli editore, giugno 2023)

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Rifare il bagno con il Bonus Barriere Architettoniche 75: le regole da seguire

Cosa dicono le norme

L’articolo 119-ter del decreto Rilancio, introdotto dall’articolo 1, comma 42, della legge di Bilancio 2022, ha introdotto la nuova agevolazione che si aggiunge alla detrazione già prevista – nella misura del 50% – per gli stessi interventi. Per la detrazione, da ripartire in cinque quote annuali, è ammesso un ammontare di spese non superiore a

  • 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o le unità autonome;
  • 40 mila euro moltiplicati per il numero degli immobili negli edifici fino a otto unità;
  • 30 mila euro moltiplicati per il numero degli immobili negli altri edifici.

Il bonus del 75% è stato anche salvato dal blocco su sconto e cessione del credito, per cui sono ammesse queste opzioni fino al 31 dicembre 2025. Non essendoci altre indicazioni specifiche per il pagamento è utilizzabile in bonifico dedicato alle ristrutturazioni.

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Le barriere architettoniche

Come indicato nella circolare 57/1998 dell’allora ministero delle Finanze, gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche riguardano opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori:

  • la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti),
  • il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori),
  • gli interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici.

L’Agenzia delle entrate ha più volte specificato (da ultimo, con la circolare n. 7/2021) che la detrazione spetta anche se l’intervento, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di persone con disabilità nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto dei lavori.

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Misure e caratteristiche degli infissi

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal D.M. 263/1998, e il contratto di appalto deve fare riferimento espressamente a queste norme. Per gli infissi il D.M. stabilisce in generale che le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili. I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.

Per quel che riguarda le porte, in dettaglio il punto 8.1.1 del D.M. stabilisce che la luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75cm. L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).

Per le finestre invece il punto 8.1.3 stabilisce che l’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130: consigliata 115 cm. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante degli infissi esterni devono essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8.

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Nel bonus anche le spese di completamento

L’ampliamento delle porte interne o il rifacimento delle finestre per consentire una migliore manovrabilità, dunque, possono rientrare a tutti gli effetti nell’ambito della detrazione. E sono anche comprese, ovviamente, tutte le spese accessorie necessarie per il completamento dell’intervento, come ribadito dalle entrate nella risposta 461/2022.

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IVA e beni significativi

Per quel che riguarda la fattura, anche se gli infissi rientrano tra i beni significativi, l’intero appalto prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta al 4%. Le indicazioni delle entrate nella consulenza giuridica 18/2019, nella quale è stato precisato che nel caso di appalto di opere finalizzate al superamento/eliminazione di barriere architettoniche occorre far riferimento alla disposizione di cui al numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui sono soggette all’aliquota IVA del 4% le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.

Inoltre, come già chiarito nella risoluzione 70/2012 l’aliquota IVA del 4% “è un’agevolazione oggettiva” senza condizionare l’applicazione dell’aliquota ridotta alla circostanza che l’acquirente sia il soggetto portatore di handicap. Il legislatore ha dunque inteso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto ceduto piuttosto che alla status di invalidità del soggetto acquirente. In tale ottica, l’aliquota ridotta del 4% può applicarsi in ogni fase di commercializzazione dei beni, nella misura in cui rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa.

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Riepilogo delle regole

Contribuenti Tutti
Tipologia contratto d’appalto Appalto per la realizzazione di interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche
Pagamento Bonifico dedicato ex art. 16-bis legge 917/1986
Aliquota detrazione 75%
Durata 5 anni
Sconto o cessione Si
Aliquota IVA 4%
Beni significativi No
Requisiti tecnici Punti 8.1.1 e 8.1.3 D.M. 236/1989

 

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– Cappotto, infissi e isolamento termico: vantaggi, criticità e precauzioni da prendere
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Le detrazioni fiscali fino al 75% dei costi per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono una opzione concreta, profondamente rivista dopo la conversione in legge del decreto n. 39/2024.La presente guida fornisce tutte le indicazioni sulle tipologie di interventi ammessi alle detrazioni con l’indicazione delle regole e delle procedure da seguire per richiedere l’agevolazione, compresa l’applicazione dell’IVA al 4%.L’opera contiene infine 35 casi risolti e i modelli per l’Asseverazione tecnica del rispetto dei requisiti dell’intervento agevolato.Lisa De SimoneEsperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.  

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