Il Superbonus fotovoltaico e le Comunità Energetiche: rapporto tra detrazioni edilizie e CER

Un breve riepilogo sul Superbonus con evidenza di quali sono i requisiti che devono esistere affinché si possa utilizzare la super detrazione (con dei limiti) per agevolare gli impianti realizzati da Comunità Energetiche Rinnovabili – CER e per autoconsumo collettivo – AUC

Come noto il Superbonus è l’agevolazione fiscale introdotta a partire dal 1° luglio 2020 e disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste, nella formulazione originaria, in una detrazione del 110% (aliquota che nei prossimi anni subirà un decalage fino al 65%), per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica – Super Ecobonus – e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico – Super Sismabonus – degli edifici.

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Tale super agevolazione, si affianca alle ordinarie detrazioni (in vigore da molti anni) spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Ecobonus – e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici – Sismabonus -, attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 63/2013.

In particolare, il Superbonus spetta ai condomìni e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (d.l. 34/2020, art. 119, co. 9).

Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche su singole unità immobiliari (non in condominio), con una limitazione nelle parti private a due unità immobiliari (d.l.34/2020, art. 119, co. 10).

Il Superbonus spetta in caso di (Interventi trainanti):

  • interventi di isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.

Si tratta degli (Interventi trainati):

  • interventi di efficientamento energetico;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (art. 16-bis, lettera e) del TUIR).

Dopo tale premessa, vediamo di seguito che rapporto c’è tra le comunità energetiche e il Superbonus. Questo articolo è estratto dal volume Le Comunità Energetiche Rinnovabili di Lucio Berardi, edito da Maggioli Editore.

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Il Superbonus fotovoltaico

Quindi tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

In particolare il Superbonus fotovoltaico è disciplinato esplicitamente dall’art. 119, co. 5 del d.l. 34/2020 e ss.mm. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta poche volte su tale argomento (risposta ad interpello n. 57 del 31 gennaio 2022), ma ha infine dedicato un intero paragrafo nella “super” circolare n. 23/E/2022.

Al riguardo, specifica l’Agenzia delle Entrate che l’applicazione della maggiore aliquota del Superbonus (rispetto alle detrazioni ordinarie) è subordinata alla condizione che:

  • l’installazione degli impianti sia appunto eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
  • sia ceduta in favore del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A., con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l’energia non auto-consumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (d.l. 34/2020, art. 19, comma 7).

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Dove installare gli impianti per usufruire del Superbonus

Per quanto riguarda l’installazione fisica degli impianti fotovoltaici, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito (circolare n. 30/E del 2020) che tali infrastrutture possono essere ubicate:

  • sulle parti comuni di un edificio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte dell’edificio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno;
  • su un’area pertinenziale dell’edificio in condominio (come, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto).

Successivamente, con la legge di Bilancio 2021, è stato modificato il predetto art. 119, co. 5, prevedendo che l’installazione di impianti solari fotovoltaici possa avvenire anche “su strutture pertinenziali agli edifici”, con ciò confermando la volontà del legislatore di estendere il più possibile la fruizione dell’agevolazione per gli impianti fotovoltaici. Conseguentemente, anche l’Agenzia delle Entrate si è adeguata (circolare 23/E/2022 – par. 3.4.3), indicando quale perimetro più ampio per l’installazione di impianti fotovoltaici:

  • il terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica;
  • l’edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati purché quest’ultimo fruisca dell’energia prodotta dall’impianto medesimo.

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Massimali e limiti di spesa

Per quanto concerne i massimali e limiti di spesa ammessi al Superbonus, sempre l’art. 119, co. 5 del d.l. 34/2020, li individua in 48 mila euro, e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico e fino a 20 kW. Nella circolare n. 24/E del 2020 è stato, al riguardo, precisato che il predetto limite è riferito alla singola unità immobiliare.

In particolare, se l’impianto è al servizio del condominio, il limite di potenza degli impianti agevolabili, pari a 20 kW, è riferito all’edificio condominiale oggetto di intervento complessivo.

Se, invece, l’impianto è al servizio delle singole unità abitative, tale limite va riferito a ciascuna unità abitativa. Pertanto, ad esempio, in un condominio costituito da 4 edifici è possibile agevolare 4 impianti fotovoltaici di potenza ciascuno fino a 20 kW.

Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ciò implica che, qualora sia installato su un edificio unifamiliare un impianto solare fotovoltaico di 20 kW di potenza nominale, contestualmente ad un intervento “trainante” antisismico, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà pari a 144 mila euro, costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi (48 mila + 96 mila) (circolare n. 30/E del 2020, cfr. risposta 4.3.3).

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Rapporto tra Comunità Energetiche e Superbonus

Il decreto Rilancio individua anche le CER tra i soggetti beneficiari del Superbonus, prevedendo addirittura due commi dedicati al tema delle configurazioni CER e AUC. L’art. 119, co. 16-bis primo periodo, prevede sotto il profilo fiscale che “L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale”.

La norma prevede poi (art. 119, co. 16-bis, secondo periodo), che gli impianti a fonte rinnovabile gestiti dalle CER o AUC, sempre fino alla soglia di 200 kW, abbiamo diritto a godere della detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96 mila.

Infine l’art. 119, co. 16-ter prevede la possibilità per gli impianti realizzati da CER e AUC di poter utilizzare il Superbonus (con dei limiti), godendo:

  • fino a 20 kW, delle aliquote di detrazione applicabili al Superbonus;
  • per la potenza eccedente 20 kW (e fino a 200 kW), delle aliquote di detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR (cioè, i bonus edilizi ordinari).

Inoltre, per effetto e in conseguenza del rinvio operato dall’art. 119 comma 16-ter al comma 5, alla casistica de quo (cioè impianto fotovoltaico realizzato da FER o AUC) risulta anche applicabile il successivo comma 7.

E, pertanto, ulteriore condizione affinché si applichi il Superbonus, alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, per l’installazione dei predetti impianti CER e AUC, è che l’energia non auto-consumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo, sia ceduta in favore del GSE.

Si rammenta infine che il Superbonus non è cumulabile con l’incentivazione del decreto ministeriale (tariffa PREMIO), ma vi è comunque la possibilità di accedere al contributo per la valorizzazione dell’energia condivisa previsto da ARERA (componenti tariffarie RESTITUITE).

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Foto:iStock.com/peart

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