Lavori in edilizia libera 17 febbraio? Ok cessione credito con accordo vincolante tra le parti

Il divieto di esercizio delle opzioni non si applica alle spese sostenute per gli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 siano già iniziati i lavori. La situazione, invece, cambia in caso di lavori non ancora iniziati

Con la Legge di conversione del DL 11/2023 si hanno maggiori conferme sulle novità che verranno introdotte in materia di cessione crediti e sconto in fattura.

Il Decreto Blocca Cessioni ha generato dubbi tra i contribuenti, soprattutto relativamente ai lavori di edilizia libera realizzati a cavallo della data di entrata in vigore del provvedimento, ovvero il 17 febbraio 2023.

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La domanda più frequente è: per i lavori in edilizia libera, iniziati prima del 17 febbraio 2023, si potrà continuare ad optare della cessione del credito o dello sconto in fattura?

La risposta la possiamo ricercare nel DDL di conversione.

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Lavori già iniziati in data antecedente al 17 febbraio

Ricordiamo che il DL 11/2023 si compone di soli tre articoli. Nello specifico al comma 3 dell’articolo 2 (modifiche in materia di cessione dei crediti) vengono disciplinate le deroghe al blocco cessioni per interventi non rientranti nel Superbonus.

Per gli interventi di edilizia libera la legge di conversione stabilisce che il divieto di esercizio delle opzioni non si applica relativamente alle spese sostenute per gli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 siano già iniziati i lavori.

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Lavori non ancora iniziati in data antecedente al 17 febbraio

La deroga al divieto si applica anche in caso di lavori non ancora iniziati, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

A tal fine, nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

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Foto:iStock.com/Jirapong Manustrong

Redazione Tecnica

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