Nel nuovo emendamento è stato precisato però che questa possibilità è ammessa solo per le cessioni a favore di banche, Poste spa e società di assicurazione.
Le novità grazie ad un emendamento al Decreto Blocca Cessioni che contiene alcune disposizioni di interpretazione autentica e ha avuto il via libera da parte del governo. Questo di fatto consente di avere più tempo sia per perfezionare le cessioni già presentate e per le quali non c’è stata ancora risposta da parte del cessionario, sia per cercare nuovi soggetti interessati ad acquistare il credito diversi da banche e Poste, dato che la prima cessione è sempre libera.
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La remissione in bonis, cosa è e come si fa
Tecnicamente la remissione in bonis è regolata dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. Il testo prevede che la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, a patto che il contribuente:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.
Attualmente l’importo è fissato in 250 euro.
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Remissione e comunicazione di cessione
La possibilità di utilizzare questo meccanismo per inviare oltre i termini la comunicazione di cessione del credito era già stata prevista dall’Agenzia delle entrate lo scorso anno in relazione alle spese del 2021.
Con la Circolare 33 del 6 ottobre 2022 l’Agenzia aveva infatti chiarito che “in presenza di determinate condizioni è consentito trasmettere la comunicazione anche successivamente ai termini prefissati”, ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’annualità interessata, avvalendosi, appunto dell’istituto della remissione in bonis.
Questa indicazione di prassi è stata dunque confermata nell’emendamento del governo che stabilisce che è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis (di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16), rispetto a questa comunicazione.
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Cosa si deve fare
Quanto alle modalità operative, le Entrate avevano già precisato che la remissione in bonis ai fini della comunicazione di cessione del credito è ammessa a condizione che:
- sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
- non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- sia versata la misura minima della sanzione prevista.
Per il versamento della sanzione di 250 euro, come indicato nella risoluzione 58 dell’11 ottobre 2022, occorre utilizzare il modello o F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – Remissione in bonis”.
Non è prevista la possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili. Le istruzioni per la compilazione del modello sono contenute nella stessa risoluzione.
Quanto ai termini con l’emendamento è stato definitivamente chiarito che “la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell’agevolazione”. Per le spese del 2022 si tratta dunque del termine del 30 novembre 2023, data ultima entro la quale si può inviare il modello Redditi.
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La remissione anche per il Sismabonus
Ma, come detto, l’emendamento approvato contiene anche un’altra rilevante novità.
Seguendo la stessa procedura della remissione in bonis diventa infatti possibile sanare anche il mancato rispetto dell’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 2017, ai fini del Sismabonus sugli interventi di cui all’articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 e del Superbonus sugli interventi di cui all’articolo 119, comma 4, del decreto-legge n.34 del 2020.
La scelta di inserire nel provvedimento anche queste disposizioni consente di risolvere una delle problematiche relative alle diverse disposizioni che si sono succedute nel tempo in merito ai termini di presentazione della dichiarazione stessa. Finora le Entrate avevano infatti negato questa possibilità.
Con il chiarimento introdotto ora dal governo diventa dunque legittimo sanare anche la tardiva presentazione del modello B rispetto ai termini previsti dalle norme nel momento in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione ai lavori, confermando quindi il diritto ad agevolazioni altrimenti a rischio.
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