Il tutto grazie ad alcuni emendamenti al Decreto Blocca Cessioni sui quali c’è stato il via libera del governo. La definitiva conversione in legge, con la relativa pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale è avvenuta l’11 aprile 2023.
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Le scadenze per le villette con i lavori in corso
Le norme sulle villette riguardano ovviamente quelle in regola con i lavori in corso, ossia quelle con lavori realizzati per almeno il 30% del progetto entro la data del 30 settembre 2022.
Il testo attuale dell’art. 119 del decreto Rilancio, con la lettera b) del comma 8-bis, stabilisce infatti che “per gli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo”.
Il testo parla dunque di spese sostenute, senza richiedere necessariamente che a questa data l’intervento sia anche concluso. Chiudere i lavori dopo questa data comporta però l’impossibilità di usufruire della detrazione del 110% per le spese sostenute successivamente, una questione che, sommata alla chiusura delle operazioni di cessione e quindi alla mancanza di liquidità delle imprese, ha portato al blocco dei cantieri, lasciando i committenti nell’incertezza. Di qui la decisione del governo di dare il via libera alla proroga di fatto del Superbonus per altri tre mesi.
Non si consce però ancora il testo nel dettaglio, quindi non possiamo sapere se ci sarà una semplice proroga della scadenza o se saranno messi dei paletti anche in riferimento, appunto, all’obbligo di chiudere i lavori.
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Edilizia libera e lavori in corso
Altra questione sulla quale è stato annunciato il parere favorevole del governo riguarda i problemi nati con l’improvviso stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito per in caso di edilizia libera. Il decreto, infatti, per i lavori diversi dal Superbonus ha salvato dalla stretta:
- gli interventi per i quali sia stata presentata la Cilas entro il 16 febbraio;
- gli interventi di edilizia libera con lavori già iniziati.
Il decreto non dice nulla più di questo, lasciando del tutto in sospeso le questioni relative a interventi per i quali è necessario che siano effettuati altri lavori prima della posa in opera dei beni che fanno parte degli interventi agevolabili, come in particolare sostituzione degli infissi, sostituzione delle caldaie, installazione di impianti fotovoltaici. In tutti questi casi, infatti, è possibile che sia stato solo approvato il preventivo prima del 16 febbraio e che il saldo, con sconto in fattura, avvenga alla consegna, sulla base di un accordo già raggiunto, ma senza che sia possibile attestare di avere per questo lavori in corso.
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Preventivi firmati e fatture di acconto
Per risolvere questi problemi la soluzione che sta prendendo forma con gli emendamenti è quella di “salvare” dal blocco tutti quegli interventi per quali è possibile dimostrare che committente e fornitore avessero già raggiunto un accordo prima della data fatidica dell’entrata in vigore del decreto.
In pratica sarà necessario che sia già stato firmato per accettazione un preventivo per la fornitura di beni e servizi relativi ai lavori stessi, con indicate le relative modalità di pagamento tramite sconto o cessione. Nel caso in cui non fossero stati versati degli acconti, e non fosse quindi possibile risalire alla fattura elettronica con data certa precedente al 17 febbraio, la stipula dell’accordo o del preventivo vincolante dovrà essere attestata sia da chi cede il credito che da chi lo acquista, ovvero dal fornitore che intende praticare lo sconto, tramite autocertificazione.
Anche su questo argomento, però, aspettiamo i testi con tutti i dettagli.
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Lo sblocco delle operazioni per la ricostruzione post sisma
Infine è praticamente certa una deroga al blocco di sconto e cessioni per le aree colpite dai terremoti a partire dall’aprile 2009. In caso di contributi per la ricostruzione degli immobili lesionati, infatti, il Superbonus con aliquota al 110% è in vigore fino al 31 dicembre 2025 senza differenze tra immobili condominiali e villette. In queste situazioni, visto anche i ritardi nel via libera agli interventi di ricostruzione, il blocco delle opzioni alternative alla detrazione avrebbe di fatto causato lo stop dei cantieri. Per questo motivo fin da subito il governo si è detto d’accordo a prevedere una specifica deroga.
Altra modifica data per certa riguarda il ripristino della cessione del credito e dello sconto in fattura per i lavori effettuati sugli immobili di edilizia residenziale pubblica e per gli interventi delle Onlus e degli enti del terzo settore sugli immobili di proprietà, o in gestione, destinati a ospizi e Rsa.
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Possibilità di usare i crediti anche per pagare i debiti contributivi
Con un emendamento è confermata, con una norma di legge la possibilità di usare i crediti fiscali anche per pagare i debiti contributivi, secondo quanto già già indicato in passato dall’Agenzia delle entrate.
L’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti per contributi previdenziali o assistenziali e crediti tributari o viceversa.
C’è anche da dire che non c’è allungamento a 10 anni per tutti, ma solo per i cessionari con la possibilità di allungare la compensazione a 10 anni anche per Sismabonus per i crediti comunicati entro il 31 marzo 2023 e non più entro ottobre 2022.
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