Conversione decreto stop cessioni. Proroga 110 unifamiliari e accordo vincolante per lavori periodo transitorio

Non solo, tra gli emendamenti alla legge di conversione del Decreto n.11 anche: nessun sequestro per i cessionari in buona fede, esclusione dallo stop cessione per alcune categorie e per il Bonus Barriere Architettoniche, più tempo per cedere il credito relativo alle spese 2022

(Aggiornamento del 12 aprile 2023) Il decreto legge n.11 del 16 febbraio 2023 ha cambiato le carte in tavola, ridefinendo il profilo del Superbonus con lo stop alla cessione crediti e allo sconto in fattura. Con la legge di conversione sono poi stati introdotti nel testo nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all’articolo 1, sia all’articolo 2.

Ora il decreto è quindi legge. Tra le modifiche al testo iniziale, oltre a quella che riguarda la proroga dei termini per le unifamiliari per poter usufruire del Superbonus al 110%, ci sono anche:

  • l’autocertificazione per i lavori in edilizia libera realizzati a cavallo del 16 febbraio 2023;
  • nessun sequestro per i cessionari in buona fede;
  • l’esclusione dallo stop cessione per alcune categorie (come immobili in aree terremotate ed ex IACP) e per il Bonus Barriere Architettoniche 75%;
  • più tempo per cedere il credito relativo alle spese 2022.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Vediamo nel dettaglio cosa prevedono le novità frutto dell’ approvazione di alcuni dei tanti emendamenti (più di 300!) presentati al decreto stop cessioni recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Potrebbe interessarti: Pratiche interventi correlati presentate dopo decreto stop cessioni: a rischio il progetto complessivo

Proroga 110 per unifamiliari

Confermata la proroga 110 per le unifamiliari, ovvero la proposta accolta è stata quella di slittare la scadenza del 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023.

Potranno usufruire di tale proroga coloro che al 30 settembre 2022 hanno raggiunto un SAL di almeno il 30%.

Potrebbe interessarti: Proroga 110 unifamiliari 30 giugno? I termini da rispettare per chiusura lavori e pagamento fatture

Accordo vincolante per i lavori in edilizia libera in data antecedente al 17 febbraio 2023

C’è stata molta incertezza nei contribuenti che hanno ordinato infissi o caldaie, pagato acconti e  subìto l’improvviso cambio di regime ancor prima di assistere all’installazione (quindi all’avvio dei lavori).

La norma stabilisce che blocco cessione e sconto non si applica alle spese sostenute per gli interventi di edilizia libera, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023, siano già iniziati i lavori.

La deroga al divieto si applica altresì anche nel caso di lavori non ancora iniziati, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

A tal fine, nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Sul tema leggi: Caldaia ordinata, fattura al 16 febbraio ancora non pagata: sconto in fattura sì o no?

Responsabilità solidale

Viene circoscritto il perimetro della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite.

Ferma restando l’ipotesi di dolo, il concorso dei cessionari nella violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione (dettagliata nella norma in esame e modificata in sede referente) riguardante le opere da cui origina il credito di imposta, tra cui un’attestazione riguardante – come precisato in sede di esame in Commissione – il rispetto delle norme antiriciclaggio da parte dei soggetti che sono controparte nelle cessioni (e non che intervengono nelle cessioni).

Potrebbe interessarti: Per ANFIT la cessione del credito d’imposta sui serramenti va ripristinata

Le categorie escluse dallo stop cessioni

Si era già parlato di una deroga per gli immobili che ricadono nel “Cratere del sisma”, ma è stata accolta anche la proposta di eccezione anche per le Onlus e gli interventi degli ex IACP.

A proposito di questi ultimi, la RPT – Rete Professioni Tecniche, ha proposto l’esclusione degli ex IACP dall’applicazione dell’art. 2 comma 1, per gli interventi che siano già stati oggetto di gare ad evidenza pubblica e dove sia presente la proposta di aggiudicazione.

Nel comunicato stampa diffuso, vengono motivate le ragioni della proposta: “Questo per evitare il blocco delle procedure amministrative già aggiudicate. Nella situazione attuale, infatti, per i soli ex IACP il blocco interviene a posteriori su procedure già assegnate con data certa con le aggiudicazioni, ma dove in molti casi non sono iniziati i lavori perché sono in fase di firma dei contratti o in verifica dei progetti esecutivi e per tale motivo non ci sono nemmeno le CILA all’entrata in vigore del provvedimento. Per questi casi è necessario prendere, come elemento di riferimento alla data di entrata in vigore del decreto, non la CILA o l’inizio lavori, bensì la chiusura della procedura amministrativa con la “proposta di aggiudicazione” da parte della amministrazione aggiudicatrice”.

Non perderti: Chi può ancora optare per cessione credito e sconto in fattura

Più tempo per cedere il credito relativo alle spese 2022

Riconosciuta la remissione in bonis. La prima dichiarazione utile in cui effettuare le comunicazioni per usufruire della remissione in bonis e dunque usufruire delle agevolazioni è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell’agevolazione.

Resta fermo che, nel caso in cui l’agevolazione venga fruita mediante esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito la remissione in bonis del contribuente deve avvenire antecedentemente alla presentazione della comunicazione della relativa opzione all’Agenzia delle entrate.

Leggi anche: Ok remissione in bonis. Comunicazione cessioni crediti 2022 fino al 30 novembre

Bonus barriere architettoniche, ok allo sconto in fattura e alla cessione del credito

Ok alla possibilità di usufruire ancora dello sconto in fattura e della cessione del credito per le spese relative agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche rientranti nel Superbonus o nel Bonus Barriere Architettoniche al 75%.

L’emendamento approvato in Commissione esclude dallo stop cessioni gli interventi di questo tipo, indipendentemente dalla data del titolo abilitativo o dell’esecuzione dei pagamenti.

Hai già visitato la sezione Risorse Gratuite di Ediltecnico?
Qui trovi ebook e corsi online utili per la professione

Consigliamo

Foto:iStock.com/marchmeena29

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento