L’agevolazione è destinata solamente agli acquisti di immobili per uso abitativo effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
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Lo avevamo anticipato, ma ora Entrate, tramite la Posta di FiscoOggi, conferma che non c’è differenza sul fatto che si tratti di prima casa (quindi con IVA al 4%), o di seconda casa (quindi con IVA al 10%).
Al dubbio di un utente, risponde infatti che “Non avendo previsto il legislatore, come condizione per usufruire dell’agevolazione, l’utilizzo ad abitazione principale dell’immobile acquistato, si ritiene che il beneficio possa spettare anche per comprare una seconda casa“.
Come anticipato farà quindi testo solo la classificazione risultante dall’attestato di prestazione energetica che va obbligatoriamente allegato all’atto di acquisto.
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Nel 2016, in occasione della prima entrata in vigore di questa agevolazione che era poi stata cancellata, Entrate aveva anche precisato che rientrava nel perimetro dell’agevolazione anche l’IVA pagata sull’acquisto delle pertinenze, a patto che questo venga effettuato con un unico atto che comprende anche l’abitazione, e che il vincolo risulti dal rogito.
Ricordiamo che la detrazione deve essere ripartita in dieci quote costanti, nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove successivi (non sono dunque detraibili le somme eventualmente anticipate nel 2022 per gli acconti), e spetta a condizione che l’immobile sia stato ceduto dall’impresa che l’ha costruito o da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari“.
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Foto: iStock/BrianAJackson
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