Definizione di volume tecnico: due recenti sentenze sulle caratteristiche che deve avere

La nozione di volume tecnico è stata oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali, che hanno consentito di individuare le caratteristiche che un manufatto deve possedere per poter essere considerato tale. Vediamo due recenti sentenze a riguardo

Mario Petrulli 25/01/23
La nozione di volume tecnico è stata oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali, che hanno consentito di individuare in modo pacifico le caratteristiche che un manufatto deve possedere per poter essere considerato tale.

Due recenti sentenze ci offrono l’occasione per ribadire gli arresti giurisprudenziali sull’argomento in discorso.

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Il TAR Lombardia, Brescia, sez. II, nella sent. 9 gennaio 2023, n. 104, ha ricordato che “Per pacifica giurisprudenza, la nozione di “volume tecnico” riguarda solo i volumi, realizzabili nei limiti imposti dalle norme urbanistiche, necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio. Il volume tecnico, pertanto, afferisce a opere edilizie, allocate al di fuori del corpo dell’edificio, di limitata consistenza volumetrica e completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali di tale costruzione (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 467; Sez. II, 3 novembre 2021, n. 7357; Sez. IV, 20 agosto 2021, n. 5966)”.

Nel caso specifico, i giudici erano chiamati a valutare un volume, adiacente ad un capannone, “chiuso su tutti i lati e coperto e di dimensioni consistenti (8 metri di lunghezza, 1,80 di larghezza e 2,50 di altezza)”, ospitante “dei compressori che, in sé, non costituiscono impianti tecnologici a stretto servizio del capannone”.

La qualificazione di un volume come “tecnico”, dipende, quindi, da una qualità intrinseca e oggettiva del medesimo e non invece dalla circostanza che quest’ultimo, per una libera scelta del proprietario dell’immobile, venga, di fatto, destinato a contenere impianti tecnici. Le caratteristiche predette, sia per dimensioni dell’opera, sia per l’attuale utilizzazione, non sono state ritenute soddisfatte nella fattispecie, con la conseguenza che i giudici hanno escluso la riconducibilità del manufatto alla nozione di volume tecnico, evidenziando la necessità del preventivo rilascio del permesso di costruire[1].

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Diversamente, nella sent. 9 dicembre 2022, n. 3333, il TAR Campania, Salerno, sez. II, ha ritenuto corretta la qualifica di volume tecnico nel caso di una struttura con dimensioni di circa 6,40 m. x 6,65 m., altezza di 1,80 m., priva di finestre, eretta sul lastrico solare di un preesistente corpo di fabbrica, avente funzione di protezione, isolamento termico e contenimento energetico nonché di alloggiamento degli impianti tecnologici a servizio della sottostante abitazione.

I giudici, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. VI, sent. 21 gennaio 2015, n. 175), hanno evidenziato che “si definisce volume tecnico” – non assoggettabile a permesso di costruire, perché non integrante una significativa trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, quindi non sanzionabile mediante l’applicazione della misura demolitoria – “il volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno dell’edificio (come – e sempre in difetto dell’alternativa – quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo).

Un tale volume – che deve porsi in rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione, nonché in rapporto di proporzionalità con le esigenze effettive da soddisfare – non è di norma computato nella volumetria massima assentibile. Tale natura è stata ritenuta appunto ravvisabile per cabine contenenti impianti idrici, termici, motori dell’ascensore e simili, nonché per i sottotetti termici, intesi come ambienti situati sotto il solaio di copertura di un edificio, con esclusive funzioni di isolamento dagli agenti esterni dell’ultimo piano dell’edificio stesso, purché non utilizzabile per attività connesse all’uso abitativo, come nel caso di soffitte, stenditoi chiusi o locali di sgombero”.

Tanto premesso in linea generale, l’opera sottoposta alla loro attenzione nel caso specifico, presenta tutti i requisiti contemplati dalla giurisprudenza citata ai fini della sua definizione come mero “volume tecnico”, ovvero:

  • le dimensioni contenute;
  • l’assenza di elementi indicativi della possibile destinazione abitativa della stessa, considerata la scarsa altezza e l’assenza di finestre;
  • la finalità della stessa di isolamento termico e di alloggiamento degli impianti tecnologici.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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[1] Cfr., anche, TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 15 febbraio 2022, n. 1010: “La nozione di volume tecnico si adatta solo alle opere completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti al servizio di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali di quest’ultima. Come univocamente chiarito dalla giurisprudenza, pertanto, il volume tecnico consiste in un locale funzionalmente asservito ad una oggettiva esigenza della costruzione principale, privo di valore autonomo di mercato, tale da non consentire una diversa destinazione da quella a servizio dell’immobile a cui accede: quanto sopra, torna a ripetersi, non per scelta od autolimite dei proprietari ma per inconfigurabilità in radice di qualsiasi altro collaterale utilizzo di comodo. Né ovviamente il solo fatto che la costruzione sia interrata mediante sbancamenti può costituire ragione utile per escludere rilevanza volumetrica, quasi che l’ingombro edilizio ed urbanistico possa negarsi o svilirsi solo perché non visibile in superficie (cfr. Tar Puglia, Lecce, sez. II sent. 11 marzo 2019 n. 421). Pertanto, la creazione di volumi (interrati o meno) mirati a creare nuove utilità funzionali determina comunque un ampliamento subordinato a permesso, e nei territori vincolati anche ad autorizzazione paesaggistica”. Nel caso specifico, non è stato ritenuto un volume tecnico “un corpo di fabbrica in muratura costituito da due ambienti (camera e wc) in corso di realizzazione, rifiniti internamente ed esternamente al rustico ove è in corso la predisposizione degli impianti elettrici e idrici”.

Immagine: iStock/wutwhanfoto

Mario Petrulli

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