Dall’UE regole per semplificare iter autorizzativi e accelerare la diffusione di pompe di calore

Per agevolare l’istallazione e la diffusione della tecnologia, il Regolamento UE 2022/2577 promuove procedure autorizzative più brevi

Simona Conte 11/01/23
Il 29 dicembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il Regolamento UE 2022/2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.

Crisi energetica e decarbonizzazione del sistema energetico sono problematiche che hanno portato l’Unione Europea ad adottare tale regolamentazione dal carattere emergenziale, al fine di mettere in campo azioni tempestive in risposta alla crescente necessità di energie rinnovabili.

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Spesso ad influire sulla mancata celerità della messa a terra dei progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, vi è la burocrazia autorizzativa. Ed è proprio su questo aspetto che l’Unione Europea è intervenuta. Difatti il regolamento in questione stabilisce norme temporanee e si applica a tutte le procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nel periodo della sua applicazione (18 mesi a partire dal 30 dicembre 2022) e lascia impregiudicate le disposizioni nazionali degli Stati membri che stabiliscono termini più brevi di quelli previsti dagli articoli del Regolamento UE.

Il Regolamento, disciplina le tempistiche per accelerare la procedura autorizzativa per:

  • l’installazione di apparecchiature per l’energia solare,
  • i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete,
  • la diffusione delle pompe di calore.

Per saperne di più: Autorizzazioni più veloci per progetti di energia rinnovabile: dall’UE un regolamento di emergenza

Pompe di calore per ridurre l’uso del gas

L’UE promuove la diffusione della tecnologia a pompa di calore in quanto fondamentale per la produzione di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili a partire dall’energia ambiente, compresi gli impianti di trattamento delle acque reflue, e dall’energia geotermica.

Usufruendo di tale tecnologia si riduce l’uso del gas a fini di riscaldamento, sia negli edifici sia nell’industria. Infatti, si legge nel Regolamento che con la diffusione rapida delle pompe di calore, che sfruttano fonti energetiche rinnovabili sottoutilizzate (energia ambiente, energia geotermica, calore di scarto), è possibile sostituire le caldaie alimentate a gas naturale e ad altri combustibili fossili con una soluzione di riscaldamento rinnovabile, aumentando allo stesso tempo l’efficienza energetica.

Per rendere più agevole l’istallazione, il Regolamento promuove procedure autorizzative più brevi, compresa una procedura semplificata per la connessione delle pompe di calore più piccole alla rete elettrica, qualora non vi siano problemi di sicurezza e non
siano necessari ulteriori lavori per le connessioni alla rete e non sussista un’incompatibilità tecnica dei componenti del sistema e a meno che il diritto nazionale non preveda alcuna procedura per questa fattispecie.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede l’articolo 7.

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Pompe di calore: le regole per accelerare la diffusione

Al comma 1 dell’articolo 7 viene predisposto che la procedura autorizzativa per l’installazione delle pompe di calore di capacità elettrica inferiore a 50 MW non può superare un mese o, nel caso delle pompe di calore geotermiche, tre mesi.

Al comma 2 si legge che le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate previa notifica all’ente competente per:

  • pompe di calore con capacità elettrica fino a 12 kW; e
  • pompe di calore installate da un autoconsumatore di energia rinnovabile con una capacità elettrica fino a 50 kW, a condizione che la capacità dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dell’autoconsumatore sia pari almeno al 60 % della capacità della pompa di calore.

Ciò nei casi in cui: non vi siano problemi giustificati di sicurezza, non siano necessari ulteriori lavori per le connessioni alla rete e non sussista un’incompatibilità tecnica dei componenti del sistema.

Il Regolamento EU tiene conto delle aree soggette a vincoli e prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di escludere determinate aree o strutture dalle disposizioni sopra indicate per motivi connessi alla protezione del patrimonio culturale o storico oppure per motivi connessi a interessi della difesa nazionale oppure per motivi di sicurezza.

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Costruzione e ammodernamenti non rientrano nel conteggio delle tempistiche

Va però precisato che nelle tempistiche sopra indicate non vengono conteggiati i periodi seguenti (tranne quando coincidono con altre fasi amministrative della procedura autorizzativa):

  • il periodo durante il quale gli impianti, le loro connessioni alla rete e, al fine di garantire la stabilità, l’affidabilità e la sicurezza della rete, la relativa infrastruttura di rete necessaria sono costruiti o la loro potenza è riveduta; e
  • il periodo relativo alle fasi amministrative necessarie per ammodernamenti significativi della rete richiesti per garantire la stabilità, l’affidabilità e la sicurezza della rete.

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Foto:iStock.com/Magove

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