Nello scenario appena descritto è probabilmente da leggersi il contenuto della legge 27 aprile 2022 n. 34, di conversione del d.l. 17/2022, che va a modificare l’art. 7-bis, comma 5, del d.lgs. 28/2011, dove sono descritte le procedure per autorizzare gli impianti composti da pannelli solari o fotovoltaici.
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La liberalizzazione investe anche le zone interessate da vincoli paesaggistici. A tal proposito, in questo articolo riportiamo un’analisi sul tema, estratta dal volume Progettazione e trasformazioni in presenza di vincoli di Marco Campagna, edito da Maggioli Editore.
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Manutenzione ordinaria? Sì, ma esiste un perimetro
Anzitutto, la norma indica che l’installazione di pannelli solari o fotovoltaici su edifici esistenti, o su manufatti comunque preesistenti, è sempre da considerarsi manutenzione ordinaria, dunque non soggetta a titoli abilitativi, e non devono essere acquisiti nemmeno eventuali ulteriori autorizzazioni o atti amministrativi di assenso di ogni genere, compresi quelli imposti dal Codice.
La norma prosegue, però, introducendo una perimetrazione della liberalizzazione in aree paesaggistiche, specificando che rimane ferma l’autorizzazione di cui all’art. 21 (e, dunque, sono esclusi dalla liberalizzazione le installazioni sui beni culturali) nonché sui beni di cui all’art. 136, lettere b) e c).
In ogni caso, sempre la norma di aprile 2022 specifica che, nel solo caso dei vincoli di cui alla lettera c), la liberalizzazione è comunque operante, purché si installino i pannelli integrati nelle coperture e non visibili da spazi pubblici esterni e da punti di vista panoramici, con esclusione dei tetti con manti di copertura caratterizzati dall’uso di materiali della tradizione locale.
Sicuramente, sono esclusi i vincoli dell’art. 142, ex Legge Galasso, pertanto in questi la liberalizzazione operata ad aprile del 2022 è effettivamente operativa.
I centri e nuclei storici risultano dunque esclusi dalla liberalizzazione, anche se la legge del 2022 ha voluto comunque specificare che l’installazione dei pannelli solari o fotovoltaici è attività edilizia libera anche nelle zone territoriali omogenee di tipo A. In ciò non vi è contraddizione, perché non necessariamente una zona A di piano regolatore vigente è da considerarsi centro storico vincolato ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c).
Il fatto che la liberalizzazione di fatto non operi su una vasta casistica di vincoli paesaggistici non deve però far disperare: esistono già delle tipologie di installazione di pannello che sono liberalizzate, e molte altre che sono soggette ad autorizzazione semplificata: si tratta quindi di una legge che amplia il ventaglio delle casistiche liberalizzate pur non operando una liberalizzazione totale.
Ad ogni modo, l’installazione dei pannelli è ad oggi specificamente edilizia libera (se operata su edifici o manufatti esistenti, come indica la legge), dunque nel caso in cui l’intervento sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica, almeno non sarà soggetto a titolo abilitativo, in quanto, il Codice opera su un piano distinto e separato rispetto a quello del testo unico dell’edilizia d.P.R. 380/2001.
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Escluse dalla liberalizzazione le pompe di calore
La liberalizzazione del d.l. 17/2022 riguarda esclusivamente solo pannelli solari o fotovoltaici, dunque rimangono escluse le pompe di calore (che sono annoverate tra le fonti rinnovabili anch’esse) ed ogni altra caratteristica o porzione di impianto che non è un semplice pannello solare: anche i boiler di accumulo sono pertanto da considerarsi esclusi dalla liberalizzazione (in caso di dubbio, il boiler può sempre essere installato internamente in apposito locale tecnico, ma ciò impedisce di poter utilizzare gli impianti a circolazione naturale per l’acqua calda sanitaria, il che è un peccato perché per le singole utenze sono spesso questi gli impianti con il miglior rapporto prezzo/ efficienza).
Le pompe di calore comunque beneficiano di specifici ambiti in cui sono attività libera anche all’interno di beni paesaggistici.
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Progettazione e trasformazioni in presenza di vincoli
I vincoli all’attività edificatoria sono tutto ciò che si affianca alle regole generali dell’edilizia contenute nel Testo Unico dell’Edilizia. I vincoli sono amici o nemici? La domanda è un po’ provocatoria ma serve ad introdurre un concetto: i vincoli spesso sono visti come mostri da cui difendersi, un po’ perché talvolta escono fuori all’improvviso, un po’ perché hanno spesso regole assai complesse o prevedono dei passaggi autorizzativi di cui si fatica a cogliere il senso. Questo manuale offre al tecnico uno strumento prezioso di conoscenza dei vincoli e della loro gestione in caso di progettazione di nuovi manufatti edilizi o di trasformazione degli esistenti. Tramite una trattazione chiara e rigorosa, l’Autore mostra operativamente come fare a verificare la presenza e predisporre la documentazione idonea da presentare per il rilascio delle autorizzazioni, argomento questo particolarmente complesso che il manuale affronta con taglio pratico, anche laddove occorra operare in accertamento di conformità (o “sanatoria”). Si tratta dunque di un’opera essenziale sia per il professionista privato che per gli operatori degli uffici tecnici della pubblica amministrazione e dalla cui lettura si potrà cogliere che “il vincolo” rappresenta anche un’opportunità di lavoro per il tecnico attento e scrupoloso. Marco CampagnaArchitetto libero professionista. Nel corso degli anni ha avuto modo di approfondire i temi dell’urbanistica applicata agli interventi edilizi, sia svolgendo pratiche in prima persona, sia operando come consulente o come perito, sia per conto di privati che per società, eseguendo parallelamente progettazioni e direzioni lavori per diversi interventi di recupero e di valorizzazione immobiliare. È satato componente della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, formatore e docente in svariati corsi di aggiornamento e approfondimento professionale presso il medesimo Ordine e presso altre realtà.
Marco Campagna | 2023 Maggioli Editore
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