Se si salta la scadenza possibile comunque inviare il modello fino al 30 novembre utilizzando la “remissione in bonis”.
>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis
Chi è interessato alla scadenza
La data del 15 ottobre 2022, per soggetti IRES e titolari di partita IVA, è stata fissata dall’art. 29-ter del D.L. n. 17/2022. L’adempimento riguarda la cessione del credito in relazione a tutti gli interventi che danno diritto ad usufruire di detrazioni per lavori di ristrutturazione, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, per l’installazione dei pannelli fotovoltaici e le strutture di ricarica dei veicoli elettrici, incluso il Superbonus.
I beneficiari dovranno indicare nell’apposito modello l’importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante).
Leggi anche: Superbonus unifamiliari. Entrate corregge la Circolare 33/E
L’invio della comunicazione
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti è inviata:
- dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità;
- esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto quando questo è obbligatorio.
La comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Dopo l’autenticazione basta seguire il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionare “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”.
La comunicazione può anche essere compilata utilizzando il software disponibile sul sito dell’Agenzia e poi inviata attraverso i servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline).
Ti potrebbe interessare: Circolare Entrate: cosa cambia per Superbonus e cessione crediti dopo Aiuti Bis
Se si salta la scadenza
Se non si dovesse rispettare il termine di metà mese è comunque possibile ricorrere al “remissione in bonis” e inviare la Comunicazione entro il 30 novembre prossimo, come indicato dall’Agenzia delle entrate con la Circolare 33.
La remissione in bonis consente di evitare di perdere i benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione, quando questa non è stata inviata ne termini previsti, a condizione che il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
>> Correzioni errori comunicazione cessione credito: come fare
Nel caso della cessione dei crediti, quindi, l’invio in ritardo della comunicazione è ammessa a condizione che sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento, e che quindi sia stato raggiunto un accordo per la cessione del credito, e che non siano già state poste in essere attività di controllo in merito al diritto di usufruire del beneficio fiscale.
Inoltre è necessario versare la sanzione con il modello F24 ELIDE prima dell’invio della Comunicazione.
Hai già visitato la sezione Risorse Gratuite di Ediltecnico?
Consigliamo
Novità editoriali
Foto:iStock.com/Drazen_
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento