Superbonus unifamiliari. Entrate corregge la Circolare 33/E

Entrate fornisce indicazioni “a sorpresa” con la prima versione della Circolare 33/E e soprattutto diverse da quelle date da ENEA a inizio settembre. Però poi si corregge con una seconda versione del documento

Lisa De Simone 10/10/22
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L’Agenzia delle entrate non finisce mai di stupire. Dopo mesi di attesa e richieste di chiarimenti sulle modalità di attestazione del 30 per cento dei lavori per le villette ai fini del Superbonus, lascia passare la scadenza e poi fornisce indicazioni “a sorpresa” con la prima versione della Circolare 33/E e soprattutto diverse da quelle date da ENEA a inizio settembre. Però poi si corregge con una seconda versione della Circolare 33/E.

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E’ stato infatti rivisto dopo alcune ore il testo della circolare ed è stata eliminata l’indicazione che più aveva fatto discutere. Resta sempre però il fatto che sulle modalità di attestazione del lavori ENEA e AdE dicono cose diverse.

Ma andiamo con ordine.

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Scadenza e lavori

Il testo del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come modificato dal decreto Aiuti, prevede che per gli interventi effettuati sulle villette e in generali sugli immobili unifamiliari la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, “nel cui computo  – precisa la norma – possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”. 

Fin qui il testo di legge.

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L’ENEA e le foto del cantiere

Alla luce di questo ENEA, il 2 settembre scorso, ha pubblicato una faq sul sito dedicato al Superbonus nella quale illustrava la lista dei documenti necessari ad attestare il requisito come indicato dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM 28/02/2017 in risposta ad una richiesta della Rete delle Professioni Tecniche.

Prevista dunque una dichiarazione ad hoc del direttore dei lavori “basata su idonea documentazione probatoria (a titolo di esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.), da tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale”.

Inoltre la stessa documentazione, ai fini della data certa, andava inviata via pec anche al committente e alla ditta che esegue i lavori. Come si vede chiaramente l’eventuale SAL presentato ai fini della cessione dei credito è solo uno degli elementi che devono essere valutati, ma non costituisce una prova sufficiente dello stato dei lavori, dal momento che ha principalmente una valenza di tipo finanziario volta ad attestare l’ammontare dei pagamenti effettuati.

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Le Entrate e lo stato dei pagamenti

Dal 2 settembre al 5 ottobre sono trascorsi 35 giorni di silenzio da parte delle Entrate. Il 6  ottobre ecco poi una prima versione della circolare 33 che cambia ancora una volta le carte in tavola. L’Agenzia, rimarcando la necessità che i lavori siano stati effettivamente eseguiti, richiede anche che le somme relative ai lavori di Superbonus siano state effettivamente pagate. Si parte dall’esempio di un cantiere che prevede lavori per un importo complessivo di 100.000 euro di cui 60.000 euro per interventi di ristrutturazione edilizia,  e 40.000 euro per  interventi ammessi al Superbonus. In questa situazione, si legge nella prima versione del testo:

“è possibile fruire di tale ultima detrazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, pagamenti pari a 12.000 euro riferiti a lavori effettivamente eseguiti”

Nella versione successivamente corretta (la notifica della correzione è indicata nel sito dell’AdE) la frase invece cambia e si specifica che è possibile fruire di tale ultima detrazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, lavori pari a 12.000 euro”. 

E questo perché resta fermo  “che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non è sufficiente il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli  interventi, essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (cfr. risposta scritta del 21 giugno 2022 all’interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-08270)”.

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Basta il SAL per attestare i lavori?

A questo punto però poi la circolare aggiunge che in caso di SAL, “qualora il contribuente eserciti l’opzione, l’attestazione con cui il tecnico abilitato assevera il raggiungimento del 30 per cento del SAL assorbe qualsiasi altro tipo di certificazione necessaria a dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavori”.

Che ne sarà quindi della prova fotografica richiesta dall’ENEA? Ci saranno due vie, per cui chi ha presentato il SAL non  dovrà aggiungere le foto e gli altri sì?

Aspettiamo chiarimenti.

>> Scarica la Circolare Entrate n.33 ottobre 2022 (prima versione errata) <<

>> Scarica la Circolare Entrate n.33 ottobre 2022 (seconda versione corretta) <<

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Foto:iStock.com/Vahe Aramyan

Lisa De Simone

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