Decreto Aiuti Quater proroga a dicembre il Bonus Energia per le imprese

Con il decreto legge Aiuti Quater è prevista una proroga a dicembre 2022 e l’utilizzo in compensazione in F24, dei crediti maturati per l’ultimo trimestre 2022, sarà possibile fino al 30 giugno 2023

L’approvazione del decreto Aiuti Quater porta con sé novità sull’estensione al mese di dicembre 2022 del Bonus Energia per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per le imprese.

Ricordiamo che per Bonus Energia si intende il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, già regolamentato dal decreto Aiuti Ter – Decreto Legge del 23 settembre 2022, n. 144 per contrastare gli effetti del caro energia.

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Vediamo nel dettaglio cosa cambia e quali sono le novità che interessano le imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore.

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Bonus energia imprese: cosa prevede il decreto Aiuti Quater

La bozza del nuovo decreto prevede una proroga del termine entro il quale le imprese potranno utilizzare in compensazione i crediti di imposta.

Ricordiamo che il DL 144/2022 prevedeva l’utilizzo dei crediti entro il 31 marzo 2023, ma con il Decreto Aiuti Quater sarà possibile usufruire del Bonus Energia anche per il mese di dicembre 2022 e l’utilizzo in compensazione in F24 crediti maturati per l’ultimo trimestre 2022 è previsto fino al 30 giugno 2023.

Entro il 16 marzo 2023, le imprese che usufruiscono dei crediti d’imposta relativi al mese di dicembre 2022 devono trasmettere all’Agenzia, a pena di decadenza dal diritto di utilizzo del credito residuo, una comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, ma per conoscere le modalità di presentazione della comunicazione bisognerà attendere istruzioni dalle Entrate.

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Crediti imposta energia: le novità introdotte dal decreto Aiuti Ter

I Decreto Aiuti Ter ha previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Le misure introdotte sono:

  • proroga credito di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale che viene esteso ai consumi dei mesi ottobre e novembre;
  • incremento del credito d’imposta dal 25% al 40%, per le imprese energivore, delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019; l’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica;
  • incremento del credito d’imposta dal 15% al 30%, per le imprese non energivore, delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019;
  • per le imprese non energivore viene rivisto il requisito tecnico relativo alla potenza disponibile: per i consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre è sufficiente disporre di un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kWh, a differenza dei 16,5 kWh stabiliti precedentemente;
  • per le imprese gasivore e non gasivore aumento del credito dal 25% al 40% per i consumi non termoelettrici di ottobre e novembre 2020.

Per la verifica dei requisiti e il calcolo automatico del credito d’imposta spettante, fiscoetasse.com ha elaborato un utile tool in excel “Calcolo credito imposta energia e gas (Excel)” con il calcolo viene fornito anche il codice tributo per l’eventuale compensazione in F24, nonché le indicazioni per l’eventuale cessione del credito.

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Foto:iStock.com/SeventyFour

Redazione Tecnica

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