Responsabilità solidale per chi acquisisce i crediti solo in caso di dolo o colpa grave

Con le novità inserire nell’emendamento la responsabilità solidale viene molto ridimensionata, in quanto è possibile chiamare in causa il cessionario solo se è stato “volontariamente” complice della frode per non aver rispettato le regole

Lisa De Simone 14/09/22

Obbligo di asseverazione delle spese e di visto di conformità anche per il passato, al fine della limitazione della solidarietà e responsabilità solidale per chi acquisisce i crediti solo in caso di solo o colpa grave. Questi i cardini dell’accordo trovato in Senato per far ripartire le operazioni di cessione del credito per i bonus casa.

Il testo sarà votato a breve (aggiornamento: è stato approvato).

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

La doccia fredda delle Entrate e il blocco del mercato

La questione della solidarietà dei cessionari era stata sottolineata dall’Agenzia delle entrate con la circolare 23 del 23 giugno scorso. In quel documento l’Agenzia aveva fatto un richiamo forte a tutti i cessionari, sottolineando che in caso di “mancanza di diligenza” nel controllare i documenti prima di acquisire i crediti sarebbe scattato il recupero delle somme non solo nei confronti dei contribuenti ma anche degli intermediari, sulla base, appunto, del principio della responsabilità solidale.

Un intervento questo che di fatto ha gelato il mercato e vanificato anche la possibilità di effettuare ulteriori cessioni dei crediti verso i correntisti dotati di partita Iva.

Chi mai, infatti, rischierebbe di comprare dei crediti con la possibilità di trovarsi poi a rispondere di queste somme, anche se acquistate in banca e del tutto in buona fede? E così di fatto questa ulteriore possibilità di cessione, che avrebbe dovuto consentire ai cessionari di trovare nuove risorse per acquistare altri crediti, non è mai decollata.

Leggi anche: Superbonus unifamiliari. Per certificare lavori al 30% occorre documentazione probatoria

Solo dolo o colpa grave

Con le novità inserire nell’emendamento la responsabilità solidale viene molto ridimensionata, in quanto è possibile chiamare in causa il cessionario solo se è stato “volontariamente” complice della frode per non aver rispettato le regole.

Il dolo, infatti, comporta che un soggetto compie un’azione o un’omissione che costituisce un reato con la consapevolezza di commettere l’illecito.

La colpa è grave, invece, in caso di mancato rispetto delle regole di diligenza, prudenza e perizia che quel tipo di operazione richiede, pur essendo a conoscenza di questi obblighi.

Potrebbe interessarti: Riaperta cessione crediti ai correntisti con partita iva con un emendamento al DL Aiuti

Asseverazioni anche per il passato

L’accordo raggiunto con l’emendamento punta anche a ridimensionare la questione della responsabilità solidale, per tutelare gli acquirenti dei crediti, diversi dagli intermediari istituzionali, relativamente all’acquisto dei vecchi crediti, ossia proprio quelli che dovrebbero essere messi sul mercato per liberare nuove risorse.

Si prevede, infatti, l’obbligo per i contribuenti originariamente titolari della detrazione, di dotarsi di asseverazione e visto di conformità per tutte le spese effettuate prima del 21 novembre 2021, ossia prima del varo delle norme che hanno reso l’asseverazione obbligatoria. L’asseverazione “ora per allora” vale espressamente ai fini della solidarietà.

Hai già visitato la sezione Risorse Gratuite di Ediltecnico?

Qui trovi ebook e corsi online utili per la professione

C’è da capire, però, se rientreranno nei nuovi obblighi tutti i bonus casa, o solo quelli soggetti anche al visto di conformità, ossia bonus facciate, interventi realizzati al di fuori dell’edilizia libera, interventi con cantieri di importo superiore ai 10.000 euro.

Consigliamo

Foto:iStock.com/Zolnierek

Lisa De Simone

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento