Pubblicata Circolare Vigili del Fuoco su metodi di prova requisiti facciate edifici civili

Nell’Allegato 1 della Circolare sono elencati i metodi di prova riconosciuti ed utilizzati in uno degli Stati dell’ Unione europea. Ecco cosa prevede nel dettaglio il Documento dei VVFF

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Con il Decreto del Ministro dell’interno 30 marzo 2022 sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili esistenti o di nuova realizzazione.

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Al comma 3 dell’articolo 4 del decreto si legge che “nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al punto V.13.1 delle norme tecniche in parola, potranno costituire un utile riferimento anche le valutazioni sperimentali effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea”.

A tal proposito è stata pubblicata la Circolare dei Vigli del Fuoco n.11051 del 2 agosto 2022 che individua i metodi di prova, richiamati nella tabella riportata nell’allegato 1 del documento.

Vediamo nel dettaglio quali sono gli obiettivi che devono essere assicurati.

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Gli obiettivi di sicurezza antincendio da assicurare

Con tali metodi di prova vengono valutate le prestazioni relative ai seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:

  • limitazione della propagazione del fuoco sulla superficie, all’interno ed attraverso il sistema di facciata (intercapedini, giunzioni pavimento-facciata);
  • verifica della prestazione al fuoco per sistemi che non seguono o non possono soddisfare le caratteristiche di prestazione al fuoco per i singoli componenti (es.: materiale di isolamento che non soddisfa la classe di reazione al fuoco richiesta);
  • limitazione o prevenzione di caduta di parti e/o detriti/goccioline in fiamme;
  • limitazione degli incendi covanti.

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Il ruolo del professionista antincendio

Nella Circolare viene precisato che per garantire il compiuto raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio di cui al paragrafo V.13.1 tramite soluzione alternativa, gli esiti delle prove sperimentali condotte secondo i metodi di prova riportati in allegato 1 sono integrate da una valutazione da parte del professionista antincendio, che tenga conto dello specifico metodo di prova adottato, delle specifiche destinazioni d’uso dell’edificio e delle tipologie di chiusura d’ambito, di cui al punto V.13.3.

Inoltre, nel documento viene specificato che le valutazioni in oggetto potrebbero presentare aspetti di particolare innovazione e specializzazione e che in caso di attività o progettazioni particolarmente complesse, i Comandi acquisiranno le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi.

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Per approfondire guarda la video-intervista all’Ing. Davide Luraschi

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Foto.iStock.com/Rawf8

Redazione Tecnica

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