(di F. Battistini) Con il D.M. 30 marzo 2022 sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili. L’allegato tecnico a questo decreto costituisce parte integrante Codice di Prevenzione Incendi e si applica agli edifici civili esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.
All’interno del Codice di Prevenzione Incendi si inserisce quindi il capitolo V.13 – Chiusure d’ambito degli edifici civili.
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Il decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso (7 luglio 2022), ricadano in uno dei seguenti casi:
a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) siano state progettate sulla base del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 attualmente vigente, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.
Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto invece, si applicano le disposizioni del Codice di Prevenzione Incendi.
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All’interno del decreto si cerca inoltre di porre rimedio all’arretratezza normativa in materia di prove sperimentali di reazione al fuoco dei materiali, nello specifico il testo riporta che nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al punto V.13.1 dell’allegato 1, potranno costituire un utile riferimento anche le valutazioni sperimentali effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea.
Con apposita disposizione saranno individuati tali metodi nonché i relativi criteri di accettabilità ai fini dell’impiego, anche in funzione delle caratteristiche dell’edificio di installazione.
Sempre in merito agli aspetti normativi sulla reazione al fuoco, si ricorda piacevolmente che sono state pubblicate (anche se ancora in fase di bozza) le modifiche al decreto del Ministro dell’interno 26 giugno 1984, concernente “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”, al decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 2005, concernente “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio” e al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” che ha lo scopo di stabilire criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l’omologazione dei materiali ai fini del loro utilizzo nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ricorrendo all’utilizzo di prove al fuoco normalizzate riferite a scenari d’incendio all’interno dell’opera da costruzione.
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Capitolo V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
La regola tecnica verticale si applica alle chiusure d’ambito degli edifici civili (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, residenziali …) intendendo non solamente quelli adibiti a civile abitazione, ma più in generale anche quelli destinati a strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, ecc.
Inoltre, tale regola tecnica può costituire utile riferimento per la progettazione di chiusure d’ambito anche per gli edifici industriali o di altre opere da costruzione in genere e persegue i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:
a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
b) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’esterno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
c) evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito dell’edificio (es. frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate, …) in caso d’incendio, che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso.
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