La conferma arriva dalle Entrate. La precisazione è contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.23 del 23 giugno 2022 al punto 6.2.1 e il tema era già stato oggetto dell’ interpello n. 243 del 4 maggio 2022.
Entrate ricorda che il comma 15 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, prevede tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità.
Il professionista che appone il visto, nonché i tecnici abilitati e i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico possono considerarsi “fornitori di servizi”.
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Quindi, possono applicare lo sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio con riferimento ai compensi per le prestazioni professionali.
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Il professionista come recupera il contributo anticipato?
Nella Circolare si legge che a seguito dell’opzione esercitata dal committente, il professionista o il tecnico recupera il contributo anticipato sotto forma di sconto acquisendo un credito d’imposta pari al 110 per cento dell’importo oggetto di sconto.
Entrate ritiene che l’intero importo del credito ottenuto a fronte dello sconto, pari al 110 per cento dello stesso, costituisca un provento percepito nell’esercizio dell’attività professionale e, pertanto, assoggettato a tassazione ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.
Se il professionista richiede al cliente un compenso aggiuntivo tale compenso rientra tra quelli connessi alla prestazione professionale, e come tale vada assoggettato a tassazione ai sensi del medesimo articolo 54 del TUIR.
Entrate poi spiega, nell’ipotesi in cui un professionista, che ha effettuato lo sconto in fattura, successivamente, in luogo della fruizione del credito acquisito, ceda, a fronte di un corrispettivo, il predetto credito d’imposta, il medesimo professionista realizza un’operazione di natura finanziaria.
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L’IVA è inclusa
Ai fini IVA, anche tale corrispettivo concorrerà a formare la base imponibile e, come tale, assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria.
Lo sconto praticato dal professionista includerà anche l’IVA da quest’ultimo addebitata al contribuente e andrà espressamente indicato, nella fattura emessa a fronte della prestazione resa, la normativa di riferimento in forza della quale si effettua lo sconto in fattura.
Per quanto riguarda la ritenuta d’acconto sul compenso, questa non sarà applicata in quanto non viene eseguito alcun pagamento. Inoltre, viene specificato che la data da prendere in considerazione, in mancanza del pagamento, sarà la data di emissione della fattura da parte del fornitore.
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