Riaperta cessione crediti ai correntisti con partita iva con un emendamento al DL Aiuti

Una possibilità che riguarda tutti i crediti, compresi quelli derivanti da cessioni effettuate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni

Lisa De Simone 04/07/22
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Poche righe per riaprire la cessione dei crediti grazie ad un emendamento approvato al decreto Aiuti. Dal 16 luglio in poi le banche potranno infatti cedere i crediti in qualunque momento ai propri correntisti titolari di partita Iva.

Una possibilità che riguarda tutti i crediti, compresi quelli derivanti da cessioni effettuate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

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L’emendamento

Il nuovo testo del decreto Aiuti è in corso di approvazione alla Camera, quasi certamente con la fiducia, per poi passare rapidamente al Senato per essere convertito entro il 16 luglio.

Il meccanismo per le cessioni del credito previsto con le nuove norme è questo:

  • prima cessione sempre libera, ossia verso qualunque soggetto, sia da parte dei committenti sia da parte dei fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura;
  • seconda cessione da parte di chi ha acquisto il credito da un committente o da un fornitore solo all’interno del sistema degli operatori qualificati, vale a dire banche, Poste, e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, con possibilità di una ulteriore cessione sempre nei confronti degli operatori qualificati;
  • possibilità per le banche e per le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere in qualunque momento i crediti “a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.

Questi ultimi sono obbligati però ad utilizzare il credito solo in compensazione.

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L’aggiornamento della Piattaforma

La riapertura alle cessione con la formula appena vista dovrebbe consentire anche lo sblocco dei crediti incagliati, ossia quelli per i quali non è ancora stata comunicata l’accettazione definitiva e che per questo motivo non possono essere né monetizzati né utilizzati in compensazione.

Secondo i dati delle Entrate si tratta di circa cinque miliardi. L’Agenzia ha già annunciato che renderà la Piattaforma per la cessione dei crediti operativa con le nuove funzionalità previste dal decreto Aiuti a partire dal 15 luglio.

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Testi a fronte

Testo art. 121  del 34/2020 attualmente in vigore Testo art. 121  dl 34/2020 in vigore dal 16 luglio
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;

 

 

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

 

Il testo prevede poi che queste  disposizioni  si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del  decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni previsto.

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Foto:iStock.com/LukaTDB

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