Su questo punto si è espressa l’Agenzia delle Entrate che attraverso la Circolare n. 19/E del 27 maggio 2022 – Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure antifrode – Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – ha fornito chiarimenti circa il nuovo obbligo di indicare il CCNL edile all’interno di fatture e atti di affidamento.
Difatti, per poter usufruire dei Bonus Edilizi diventa condizione necessaria non il solo rispetto, bensì l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. Per dimostrare la regolarità, il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture relative all’esecuzione dei lavori edili.
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Oltre al chiarimento sull’obbligo di applicazione del CCNL edile, la Circolare riassume le grandi novità introdotte dagli ultimi provvedimenti normativi su Superbonus e Bonus Edilizi e ne specifica aspetti applicativi. Vediamo nel dettaglio.
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Quando scatta l’obbligo?
Il nuovo obbligo di applicazione del CCNL è scattato il 27 maggio 2022, pertanto non potranno godere delle agevolazioni edilizie quei i lavori eseguiti da datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali. I contratti sono quelli codificati con:
- F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016);
- F015;
- F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017).
L’obbligo è valido per interventi superiori ai 70 mila euro e, come specifica Entrate, la cifra si riferisce al valore complessivo dell’opera.
Nella Circolare 19/E 2022 si legge che tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto.
In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.
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Vale anche in caso di imprenditori individuali senza dipendenti?
Su questo punto Entrate precisa che i commissionari dei lavori edili interessati dalla disciplina sono unicamente quelli che, in relazione all’esecuzione degli interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori dipendenti.
La norma, infatti, riferendosi a «datori di lavoro», esclude dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.
Per avvalorare la tesi, Entrate richiama la definizione di datore di lavoro contenuta nell’articolo 2 del d.lgs. n. 81 del 2008, secondo cui «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa…».
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Quando decadono i Bonus Edilizi?
Va precisato che il committente che esegue opere di importo superiore a 70 mila euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili, di cui all’allegato X al d.lgs. n. 81, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2008. Pertanto in caso di inadempimenti, la sanzione, quindi la perdita dei Bonus Edilizi, è a carico del committente.
Il comma 43-bis della Legge di Bilancio 2022 stabilisce che il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi.
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Tuttavia Entrate spiega che la mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.
Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima.
Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati
al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.
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