Sì alle seconde cessioni del credito anche per singole rate annuali

L’Agenzia delle entrate ha dato ufficialmente il via libera alla possibilità di procedere alle seconde cessioni del credito anche per singole rate annuali e non per l’intero importo. I dettagli

Lisa De Simone 23/05/22

Sì alle seconde cessioni del credito anche per singole rate annuali e non per l’intero importo. La possibilità è riconosciuta a fornitori e altri soggetti che hanno acquistato i crediti dai contribuenti o dal primo cessionario, e che hanno ora maggior libertà di manovra.

L’Agenzia delle entrate ha dato ufficialmente il via libera a questa possibilità con una FAQ pubblicata nella pagina dedicata alla cessione del credito sul sito istituzionale. Era stato il ministro dell’Economia Franco, alcune settimane fa, a precisare che la legge non prevede restrizioni da questo punto di vista. Una posizione alla quale ora le Entrate si sono allineate.

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Solo crediti con il bollino

Le nuove norme in vigore dal 1° di maggio prevedono formalmente il divieto di cessione parziale e l’obbligo di tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi, grazie al nuovo comma 1-quater nell’articolo 121 del decreto Rilancio  introdotto dal decreto Sostegni-ter. A partire da questa data, dunque, a ciascun credito  ceduto è attribuito un codice identificativo da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Approfondisci: Bollino identificativo cessione crediti: cosa cambia dal 1° maggio

In fase di caricamento sulla piattaforma, però, i crediti sono suddivisi in rate annuali di pari importo, ciascuna con il suo singolo codice identificativo. E questo, chiariscono le Entrate, consente anche le cessioni anno per anno.

Sì alla scelta per singole annualità

Il divieto di cessione parziale, in sostanza, spiega l’Agenzia, va inteso come riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto, non alle annualità in sé.

Così le cessioni successive potranno essere relative anche solo a una o ad alcune delle rate annuali di cui è composto il credito (quattro nel caso del Superbonus, dieci per gli altri bonus). Quindi si potrà scegliere, ad esempio, di cedere la prima rata e compensare le altre tre (tramite F24), oppure, utilizzare in compensazione la prima e cedere le altre quote annuali rimanenti anche in momenti successivi.

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Opzione per i crediti disponibili da giugno

Queste disposizioni, chiarisce infine l’Agenzia, si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022. Questi saranno caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo.

Da non perdere

Il pacchetto operativo scaricabile Le regole per le asseverazioni con il decreto costi massimi (Prezzario MiTE) di Antonella Donati raccoglie una selezione di documenti e di indicazioni utili da applicare al proprio caso.

Nella raccolta, il professionista troverà:

  • un documento esplicativo dedicato alle regole del decreto dei costi massimi, comprensivo di tabella di confronto dell’allegato A del decreto Requisiti Ecobonus (testo previgente e testo in vigore dal 15 aprile 2022);
  • l’allegato A con i costi massimi specifici;
  • la raccolta normativa di riferimento;
  • il glossario delle opere edilizie che rientrano nell’edilizia libera;
  • le FAQ ENEA;
  • la modellistica in formato editabile .docx per le asseverazioni delle congruità delle spese per i lavori rientranti nell’ecobonus.

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Immagine: iStock/baona

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