Con la conversione in legge del decreto Ucraina pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio 2022, oltre all’introduzione degli obblighi di certificazione SOA per lavori privati oltre i 516 mila euro (dal 2023) e di applicazione del CCNL settore edile per lavori oltre i 70 mila euro (dal 27 maggio 2022), in caso si voglia usufruire dei bonus edilizi, il ddl introduce anche la proroga di un anno dei titoli abilitativi.
>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis
La proroga è stata introdotta in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e dagli incrementi eccezionali dei prezzi.
Proroga permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche e autorizzazioni ambientali
La proroga di un anno riguarda i permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche e autorizzazioni ambientali, rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2022.
Possono ottenere la proroga anche i titoli abilitativi già prorogati per cause impreviste, per la complessità delle opere da realizzare o per l’emergenza Covid-19.
Le proroghe saranno concesse alle seguenti condizioni:
- i termini non devono essere decorsi al momento in cui l’interessato comunica di volersi avvalere della proroga;
- i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
>> Per approfondire il tema dei titoli edilizi consigliamo il volume Il Testo Unico dell’Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori
La proroga di un anno comprende anche le convenzioni di lottizzazione, gli accordi similari previsti dalla legislazione regionale e i relativi piani attuativi, nonché gli atti ad esse propedeutici, formatisi fino al 31 dicembre 2022.
Proroga permessi, l’articolo interessato
L’articolo a cui fare riferimento è il 10-septies (Misure a sostegno dell’edilizia privata)
«Art. 10-septies (Misure a sostegno dell’edilizia privata)
- In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3 -bis , del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4 -bis , del citato decreto-legge n. 76 del 2020».
Consigliamo
Il già citato:
Immagine: iStock/BrianAJackson
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento