A partire dal 1° gennaio 2012 il Governo ha reso permanente la possibilità di detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia. In particolare, con il Decreto Crescita (d.l. 83/2012), si è intervenuti alzando la percentuale di detrazione per un periodo limitato di tempo.
Quindi, in sintesi:
– per il periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013 il bonus fiscale detraibile è pari al 50% delle spese sostenute per ristrutturare la propria abitazione, fino a un importo massimo di 96.000 euro;
– a partire dal 1° luglio 2013 la detrazione scenderà al 36% e l’importo massimo di spesa sarà 48.000 euro.
Ma quali sono le procedure e gli adempimenti burocratici che occorre soddisfare per usufruire della detrazione 50%?
Le ultime azioni del Governo hanno, di fatto, ridotto e semplificato le procedure per ottenere la detrazione 50% per i lavori di ristrutturazioni, ma rimangono comunque degli obblighi ben precisi. Vediamo quali.
Per ulteriori informazioni consulta la pagina dedicata alla Detrazione 50% ristrutturazioni.
Gli obblighi decaduti
Rispetto al passato, per richiedere la detrazione 50% non è più necessario inviare la comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate. Non è più necessario che l’impresa che ha effettuato i lavori di ristrutturazione indichi in fattura, come voce distinta, il valore della manodopera.
Altro obbligo decaduto è l’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara.
Gli obblighi da rispettare
Per ottenere la detrazione 50% occorre indicare sulla dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile soggetto a ristrutturazione e, se i lavori sono stati eseguiti dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne certifica il titolo e tutti gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione 50%.
La documentazione da conservare
Il contribuente che si avvale della detrazione 50% deve conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, i documenti indicati nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011, ma non solo!
Il contribuente deve essere in possesso dei seguenti documenti:
– Domanda di accatastamento (se l’immobile oggetto della ristrutturazione non risulta ancora censito al Catasto Fabbricati).
– Ricevuta del pagamento dell’ICI (se dovuta).
– Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese (per interventi su parti comuni di condomini).
– per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile diverso dai familiari conviventi, occorre anche la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
– abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
A questa lista vanno aggiunte: la comunicazione all’Asl (vedi oltre per i dettagli), le fatture e le ricevute che provano le spese sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento).
La comunicazione all’Asl
Un adempimento obbligatorio per ottenere la detrazione 50% è la comunicazione all’Asl competente per il territorio. Tale comunicazione va effettuata con raccomandata A.R. e deve contenere le seguenti informazioni:
– generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
– natura dell’intervento da realizzare
– dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
– data di inizio dell’intervento di recupero.
La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.
Pagamento tramite bonifico, le istruzioni
Tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario. Sono esclusi da questa modalità solo quelle spese per le quali non è previsto il bonifico come forma di pagamento (per esempio, (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo).
Il bonifico deve contenere la causale del versamento, il C.F. del soggetto che paga, il C.F. o la P.I. del beneficiario del pagamento.
Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.
Per le parti comuni dei condomini, sul bonifico oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
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