Con il frenetico susseguirsi di disposizioni normative che hanno cambiato l’assetto della cessione crediti per i Bonus Edilizi, in così breve tempo, sono sorti dubbi nei contribuenti sulle date da prendere di riferimento con l’entrata in vigore delle nuove regole.
L’Agenzia delle Entrate è arrivata in soccorso fornendo chiarimenti su quante volte si può cedere il credito e a chi, attraverso una tabellina riassuntiva, contenuta nella risposta ad una FAQ del 17 marzo 2022, che raccoglie le date da tenere d’occhio e quali movimenti sono consentiti per prima e successioni cessioni del credito.
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Le ultime normative che hanno interessato le novità sulla cessione crediti sono: il Decreto Sostegni ter (DL 4/2022) e il Secondo Decreto Frodi (DL 13/2022). Prima di vedere nel dettaglio quali sono le date e i punti salienti della normativa da tenere in conto, riassumiamo quali sono le principali novità che hanno introdotto i provvedimenti.
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Sostegni Ter e Decreto Frodi 13
Il Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4 (detto Sostegni Ter) pubblicato in Gazzetta era stato definito un Antifrode Bis per via della nuova stretta su Superbonus e Bonus Edilizi introdotta sulla cessione del credito limitata inizialmente ad una sola volta > ne abbiamo parlato meglio in questo articolo <
Una regola che poi è stata cambiata, consentendo fino a tre cessioni del credito, attraverso una modifica apportata al Sostegni-Ter attraverso il Decreto-legge correttivo del 25 febbraio 2022, n. 13 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, firmato in Consiglio dei Ministri il 18 febbraio 2022 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022 > ne abbiamo parlato meglio in questo articolo <
Un cambiamento normativo che ha creato incertezza nei contribuenti, che hanno chiesto lumi al Fisco su come procedere a seguito dell’entrata in vigore del DL 13 e quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente al 26 febbraio 2022 (entrata in vigore del citato Decreto) hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Ecco il chiarimento delle Entrate.
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Il chiarimento delle Entrate con tabella
La FAQ recita: A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cd. decreto Frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito?
Entrate risponde che con l’articolo 1, comma 2, del DL 13 sono stati modificati gli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (poi convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e reintrodotto il divieto di cessione ulteriore alla prima con riferimento al Superbonus, ai Bonus diversi dal Superbonus e ai Bonus anti-COVID (che era stato previsto dall’articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – cd. decreto Sostegni-ter – poi abrogato dal medesimo decreto Frodi), prevedendo, inoltre, la possibilità – a partire dal 26 febbraio 2022 – di effettuare due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Resta ancora valida la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022 e la nullità dei contratti eventualmente stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime.
Pertanto nella tabella riassuntiva viene specificato:
- prima cessione o sconto in fattura:
- se la prima cessione o lo sconto in fattura sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate entro il 16 febbraio 2022, il credito potrà essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte ai soggetti qualificati ovvero banche, intermediari finanziari e assicurazioni;
- se la prima cessione è comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio 2022, il credito può essere ceduto due volte ai soggetti qualificati;
- se lo sconto in fattura è comunicato all’Agenzia dal 17 febbraio 2022, il credito può essere ceduto una volta a chiunque (jolly) e poi due volte ai soggetti qualificati.
- Cessioni successive alla prima:
- in caso di cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022, il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque e poi due volte ai soggetti qualificati;
- in caso di cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata dal 17 febbraio, il credito può essere ceduto due volte ai soggetti qualificati.
La data del 26 febbraio 2022, non viene citata nella tabella perché quanto predisposto dal DL 13 è confluito nel Decreto Sostegni-ter, pertanto di riferimento è il Sostegni-ter con la sua conversione in legge.
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- il modulo per la cessione del credito in vigore a partire dal 4 febbraio 2022;
- le istruzioni per la compilazione del modulo per la cessione del credito;
- il glossario generale che riporta la classificazione di legge dell’edilizia libera;
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Foto:iStock.com/lutavia
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