Bonus per nuovi serramenti? Necessaria la presenza di impianto di riscaldamento

ANFIT spiega il perché: la sostituzione di serramenti in un ambiente privo di riscaldamento non comporta alcun impatto sull’efficientamento energetico di un edificio

Si torna a parlare di sostituzione serramenti e condizioni che è necessario sussistano affinché si possa usufruire dell’Ecobonus 50 o del Superbonus 110.

Un’analisi sul tema è stata fatta da ANFIT (Associazione Nazionale Per La Tutela Della Finestra Made In Italy) che ha ripreso una FAQ di ENEA, precisamente la n.9.D, per ribadire la necessaria presenza di un impianto di riscaldamento per poter godere degli incentivi fiscali in caso di sostituzione dei serramenti.

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Vediamo nel dettaglio cosa è emerso dall’analisi ANFIT.

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Cosa dice la FAQ n.9.D di ENEA

La FAQ n.9.D è: Sto ristrutturando un immobile rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un caminetto e una stufa a legna. Posso fruire delle detrazioni se metto infissi a norma e installo una caldaia a condensazione?

ENEA risponde chiarendo che un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e specifica che per la fruizione dell’Ecobonus, l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale (Circolare dell’Agenzia dell’Entrate n. 36 del 31.05.2007).

Inoltre, nella risposta viene anche data la definizione di impianto termico secondo quanto previsto dal D.lgs. 48/2020 che ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera l tricies del D.lgs. 192/05, ovvero inteso come impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.

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Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Pertanto per ENEA, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’Ecobonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore.

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L’analisi di ANFIT

ANFIT concorda con quanto chiarito da ENEA e inoltre sottolinea che la “condizione di ambiente riscaldato” risulta decisamente intuitiva, in quanto la sostituzione di serramenti in un ambiente privo di riscaldamento non comporta alcun impatto sull’efficientamento energetico di un edificio.

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La questione viene maggiormente dettagliata dall’Associazione che, oltre a riprendere il chiarimento ENEA sopra riportato, precisa: “Tale indicazione è stata poi ribadita anche in relazione al Superbonus 110% attraverso la Circolare 24/E/2020 e la Risposta 161/2021 dell’Agenzia delle Entrate. Entrambe puntualizzano, in particolare, la necessità di far attestare la presenza dell’impianto di riscaldamento da parte di un tecnico abilitato e l’ultima chiarisce anche che tale indicazione risulta valida anche in relazione alle unità collabentiIn conclusione, quindi, sia in relazione all’Ecobonus, sia in relazione al Superbonus 110%, la presenza di un impianto di riscaldamento preesistente risulta obbligatoriamente necessaria”.

Consigliamo

Il Manuale di progettazione per la riqualificazione energetica sugli aspetti fiscali del Superbonus 110. Indicazioni pratiche sulla progettazione dell’efficienza energetica al fine di garantire il doppio salto di classe e le performance richieste dalla normativa in materia.

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Foto:iStock.com/baona

Redazione Tecnica

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