Ma in questo caso visto di conformità e asseverazione sono obbligatori?
Facciamo il punto alla luce delle indicazioni della circolare AdE 17/2023 che nell’ambito dei Bonus Edilizi per la casa ha dedicato una sezione ad hoc alle regole per usufruire della detrazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
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Solo interventi a norma del D.M. 236
Per prima cosa, dunque l’Agenzia ricorda che ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Questo comporta che sia sempre necessario dimostrare il rispetto di questi requisiti tramite una documentazione ad hoc, come indicato nella stessa circolare.
L’Agenzia, dunque, non richiede nello specifico che l’intervento sia sempre asseverato da un professionista terzo, ossia diverso dal fornitore dei beni o dell’intervento, ma che sia possibile risalire dalla documentazione relativa all’intervento stesso al fatto che questo è stato posto in essere per la specifica finalità di assicurare una miglior accessibilità e anche se rientra nell’edilizia libera.
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Barriere architettoniche e edilizia libera
A partire dal 2018, con l’entrata in vigore del Glossario dell’edilizia libera, infatti, la quasi totalità degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche all’interno dei singoli appartamenti rientrano in questa definizione. Sono infatti interventi di edilizia libera sia il rifacimento di impianti e servizi a partire dall’impianto idro-sanitario, gli interventi sugli infissi, l’installazione di servoscala e quella di dispositivi sensoriali.
Chiaramente resta l’obbligo di CILA nel caso in cui si tratti di un intervento destinato a modificare la pianta dell’immobile.
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I documenti per la cessione del credito
Quanto alle regole per l’esercizio dell’opzione, nella circolare 17 l’Agenzia richiama espressamente l’art. 121 del decreto Rilancio e i documenti di prassi specifici. Quindi anche per quel che riguarda sconto in fattura e cessione del credito per il Bonus Barriere vanno seguite le regole generali, senza che ne siano state emanate altre ad hoc.
E le regole generali stabiliscono che l’asseverazione delle spese e il visto di conformità per la cessione del credito non si applicano:
- alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale;
- agli interventi di importo complessivo non superiore a 10 mila euro.
Con queste norme sono stati introdotti due criteri diversi relativamente all’esenzione da asseverazione e visto:
- esclusione dalle asseverazioni per le “opere” che rientrano nell’ambito dell’edilizia libera, ossia sostanzialmente per tutti i lavori per i quali non è necessaria la CILA;
- interventi per i quali è necessaria la CILA ma al di sotto dell’ammontare dei 10 mila euro.
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Come si calcola l’importo complessivo di 10 mila euro
Riguardo alle modalità di calcolo dell’importo complessivo di 10 mila euro per gli interventi diversi da quelli di edilizia libera, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 19/2022 ha precisato che occorre:
- considerare tutte le spese agevolabili riferite agli interventi oggetto del titolo abilitativo, in relazione alla medesima unità immobiliare, a prescindere da quanti sono i beneficiari della detrazione;
- se nell’ambito di tali interventi sono effettuati anche quelli di edilizia libera, necessari per il completamento dello stesso, occorre avere riguardo anche al valore di questi interventi, considerato che gli stessi sono oggetto di agevolazione;
- il valore di 10 mila euro va calcolato in relazione all’intervento complessivamente considerato, non rilevando la circostanza che si tratti di un intervento realizzato in periodi d’imposta diversi.
Nel caso del bonus barriere si possono considerare questi tetti di spesa diversi sostanzialmente al fini dell’obbligo del visto di conformità, dato che nel caso specifico di questa detrazione occorre comunque, quindi a prescindere dal visto, l’asseverazione sul rispetto della normativa, e quindi la certificazione relativa al fatto che l’intervento posto in essere rispetta le regole tecniche del D.M. 236/1989.
Così, ad esempio, se si sostituiscono gli infissi occorre la certificazione del fornitore/installatore che l’intervento è stato fatto in quanto i precedenti infissi non presentavano le caratteristiche di dimensioni e usabilità prescritte dal D.M. Lo stesso nel caso di rifacimento degli impianti e sostituzione di sanitari.
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Asseverazioni e visto sempre detraibili
In ogni caso come chiarito con la stessa circolare, le spese per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione sono detraibili con la stessa aliquota prevista dalla detrazione fiscale, entro i massimali specifici prestabiliti per la tipologia di intervento realizzato.
Pertanto in caso di abbattimento delle barriere architettoniche anche questi costi rientrano nel tetto massimo detraibile fissato a 50 mila euro. Quindi qualora anche per interventi come la sostituzione degli infissi l’attestazione fosse rilasciata a pagamento da un tecnico “terzo” anche se scelto dall’installatore, la spesa andrebbe considerata come detraibile.
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Documentazione da controllare e conservare
Tipologia intervento | Documentazione |
Interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti | – Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili
– Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile – Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione inerente la spesa sostenuta – In mancanza del codice fiscale del condominio minimo autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio – Documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 |
Tabella AdE circolare 17/2023
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